La Corte dichiara irricevibile il ricorso concernente le asserite violazioni della Convenzione (in particolare degli artt. 3, 8 e 14 ed anche dell’art. 1 del Protocollo n. 12) determinate dalla legislazione adottata in Francia per la gestione emergenziale della crisi pandemica. Tra le diverse ragioni addotte dalla Corte a base della dichiarazione di irricevibilità ha rilievo quella dell’impossibilità di configurare in astratto violazioni delle norme convenzionali, mentre lo stesso ricorrente non potrebbe qualificarsi come vittima delle pretese violazioni; il riconoscimento all’individuo della qualità di vittima richiede infatti che siano da questo forniti “indici ragionevoli e convincenti della probabilità di realizzazione di una violazione che lo riguardi personalmente”, non essendo a tal fine sufficienti “sospetti o congetture”.
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