Pronunciandosi ancora una volta su un ricorso concernente il diritto di agire in giudizio e la regola dell’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile, la Corte torna a precisare che le norme convenzionali devono essere interpretate tenendo conto delle altre disposizioni dell’ordinamento internazionale, di cui la Convenzione è parte integrante. Non costituisce pertanto una violazione del diritto di accesso alla giustizia (art. 6.1. CEDU) - poiché conforme al principio internazionalistico dell’immunità di uno Stato sovrano dalla giurisdizione - il rigetto da parte dell’autorità giudiziaria belga del ricorso di alcuni cittadini, i quali dichiarando di essere stati vittime durante l’infanzia di abusi sessuali perpetrati da preti cattolici avevano inteso convenire in giudizio il Vaticano per ottenere un indennizzo.
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