La Corte ritiene che la direttiva 2004/38/CE non osta alla normativa di uno Stato ospitante che esclude dalle prestazioni di assistenza sociale i cittadini dell’Unione economicamente inattivi che non dispongono di risorse sufficienti e ai quali tale Stato ha concesso un diritto di soggiorno temporaneo, mentre tale prestazione viene riconosciuta ai cittadini dello Stato che si trovino nella medesima condizione. Tuttavia, qualora il cittadino di altro Stato non disponga di risorse per mantenere sé stesso e i suoi figli ed è isolato, le autorità del Paese ospitante devono garantire che lo stesso cittadino possa comunque vivere con i suoi figli in condizioni dignitose prendendo, quindi, in considerazione tutti i regimi di assistenza previsti dal diritto nazionale e di cui il cittadino può effettivamente beneficiare.
Questione di legittimità costituzionale su norme di bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione art. 81, Cost.
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in tema di sindacato giurisdizionale delle offerte tecniche di gara
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in tema di autorizzazione paesaggistica
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È legittima la previsione di gratuità delle prestazioni e dei trattamenti previsti dalla legge regionale per la Regione Sardegna nell'ambito del percorso del suicidio assistito
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