Nel ricorso promosso dal Primo Ministro e mediante saisine parlementaire, il Consiglio costituzionale dichiara la conformità alla Costituzione delle disposizioni legislative che condizionano l’accesso a luoghi o a servizi alla presentazione di un passaporto sanitario (green pass), ricordando che spetta al legislatore assicurare il bilanciamento di valori costituzionali quali la tutela della salute e il rispetto di altri diritti e libertà, tra cui quello di circolazione, costitutivo della libertà personale tutelata dagli artt. 2 e 4 della Dichiarazione del 1789. Per contro il Consiglio censura le disposizioni che consentono al datore di lavoro la risoluzione anticipata dei contratti di lavoro a tempo determinato nell’ipotesi in cui il lavoratore non presenti il green pass o giustificativi equivalenti, e prevedono, senza temperamenti, la collocazione “automatica” in stato di isolamento delle persone risultate positive al test del Covid-19.
Questione di legittimità costituzionale su norme di bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione art. 81, Cost.
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