
1. Con la sent. n. 240 del 2021 la corte costituzionale risolve nel senso dell’inammissibilità le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla corte d’appello di Catania avverso le norme relative all’investitura del sindaco metropolitano di cui alla legge n. 56 del 2014 e alla legislazione regionale che ne ha recepito in parte qua i contenuti nell’ordinamento siciliano. La pronuncia riveste notevole interesse sotto un duplice profilo. Anzitutto essa applica per la prima volta a un campo diverso da quello delle elezioni politiche nazionali l’orientamento giurisprudenziale che ammette le questioni di costituzionalità promosse nell’ambito di giudizi principali volti all’accertamento della lesione del diritto fondamentale di voto, notoriamente coniato dalla sent. n. 1 del 2014. Nel caso di specie, infatti, il dispositivo di inammissibilità è motivato non sulla base della carenza dei requisiti che consentono di percorrere tale via, ritenuti anzi sussistenti, ma in ragione degli effetti eccessivamente manipolativi che sarebbero scaturiti da una decisione di accoglimento. D’altra parte, la corte non rinunzia a rivolgere al legislatore un monito nel quale rimarca a chiare lettere come il sistema attualmente previsto per la designazione del sindaco metropolitano, fondato sulla investitura ratione officii del sindaco del comune capoluogo, risulti distonico rispetto alle coordinate ricavabili dal testo costituzionale, con riguardo tanto al contenuto essenziale dell’eguaglianza del voto, quanto all’assenza di strumenti attraverso i quali possa farsi valere la responsabilità politica dell’organo davanti agli elettori locali. In particolare, il giudice delle leggi rileva il venir meno dei presupposti che in passato avrebbero potuto giustificare (e in effetti, in occasione della sent. n. 50 del 2015, avevano discutibilmente giustificato) quel sistema, ivi compresa la mancata entrata in vigore della legge costituzionale che, nel 2016, si proponeva di decostituzionalizzare le province. In questo quadro, s’intende sviluppare qualche rapida riflessione attorno al monito della corte, del quale si sono dianzi riassunti i contenuti, con l’obiettivo di misurarne le possibili ricadute sulla forma di governo degli enti di area vasta così come disciplinata dalla legge n. 56 del 2014… (segue)
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