
Abstract [It]: Nella recente tornata di richieste referendarie, i vari giudizi di ammissibilità compiuti dalla Corte costituzionale hanno suscitato ancora una volta l’interrogativo se ormai, nei fatti, essi non si siano trasformati in veri e propri giudizi anticipati di legittimità costituzionale e se dunque la ricorrente affermazione in senso contrario da parte del giudice costituzionale non si vada risolvendo in una mera clausola di stile. L’interrogativo riguarda in particolare la questione se giudizio di ammissibilità e giudizio di legittimità costituzionale, al di là delle ovvie differenze processuali e di latitudine, possano dirsi qualitativamente distinti. È un’opinione che, anche a parere di chi scrive, dovrebbe essere respinta. Un diverso approccio ricostruttivo consentirebbe, invece, di collocare la distinzione tra i due giudizi su un piano diverso e forse consentire di definire il confine tra di essi in modo più chiaro. Inoltre, accogliere una tale prospettiva permetterebbe anche, come si cercherà di suggerire, di applicare lo strumentario elaborato dalla Corte costituzionale nell’ambito del giudizio sulle leggi, anche, in quanto possibile, al giudizio di ammissibilità.
Title: What future for the referendum? Considerations on the judgement of admissibility and possible hermeneutical turning points de jure condito
Abstract [En]: In the recent round of referendum requests, the various admissibility judgments made by the Constitutional Court have once again raised the question as to whether they have not in fact become true advance judgments of constitutional legitimacy and whether, therefore, the recurring affirmation to the contrary by the Constitutional Court is not merely a clause of style. The question relates in particular to the issue of whether a judgement of admissibility and a judgement of constitutional legitimacy, beyond the obvious procedural and latitude differences, can be said to be qualitatively distinct. This is a view that, in the author’s opinion too, should be rejected. A different reconstructive approach would, on the other hand, allow the distinction between the two judgments to be placed on a different plane and perhaps allow the boundary between them to be defined more clearly. Moreover, accepting such a perspective would also allow, as we will try to suggest, to apply the toolbox developed by the Constitutional Court in the context of the judgement on laws, also, as far as possible, to the judgement of admissibility.
Parole chiave: referendum, Corte costituzionale, giudizio di ammissibilità
Keywords: referendum, Constitutional court, judgement of admissibility
Sommario: 1. Premessa. 2. Il giudizio di ammissibilità del referendum come giudizio di legittimità costituzionale. 3. Le peculiarità del giudizio di ammissibilità come giudizio di legittimità costituzionale. 4. La collocazione del giudizio di ammissibilità nell’ambito del giudizio di legittimità. Definizione del perimetro. 5. Segue: la natura preventiva del controllo di legittimità costituzionale nel giudizio di ammissibilità. 6. Le conseguenze della ricostruzione. Casi giurisprudenziali. Coerenza del quesito e irragionevolezza. 7. Segue: ammissibilità del quesito e leggi costituzionalmente necessarie in quanto espressive di diritti fondamentali e principi costituzionali. 8. Ulteriori conseguenze della qualificazione del giudizio di ammissibilità come giudizio di legittimità preventivo. Il caso del bilanciamento tra principi e norme costituzionali in tema di referendum.
La nozione di comunicazione e altre importanti precisazioni della Corte costituzionale sull’art. 15 della Costituzione nella sentenza n. 170 del 2023
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