
Abstract [It]: L’articolo mette in luce l’uso delle tre lingue, italiano, tedesco e ladino, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con gli uffici giudiziari nonché nella toponomastica in Alto Adige/Südtirol. Partendo dagli sviluppi storici e dall’Accordo Degasperi-Gruber, l’autore ricostruisce minuziosamente il quadro giuridico che disciplina l’uso della lingua nei singoli ambiti amministrativi e giudiziari nonché gli sviluppi che si sono susseguiti a partire dal Secondo Statuto di autonomia del 1972.
Title: The use of languages in public administration, judicial offices and toponymy
Abstract [En]: The article highlights the use of the three languages, Italian, German and Ladin, in relations with the public administration and judicial offices as well as in toponymy in South Tyrol. Starting from historical developments and the Gruber-Degasperi-Agreement, the author meticulously reconstructs the legal framework regulating the use of the language in the various administrative and judicial areas, as well as the developments since the Second Statute of Autonomy of 1972.
Parole chiave: autonomia speciale; Alto Adige/Südtirol; tutela delle minoranze; uso della lingua; toponomastica
Keywords: autonomy; South Tyrol; protection of minorities; use of language; place names
Sommario: 1. Premessa. 2. Sviluppi storici. 3. Il Secondo Statuto di autonomia del 1972 e la norma di attuazione in materia di uso della lingua del 1988. 3.1. Il Secondo Statuto di autonomia (1972). 3.2. La norma di attuazione in materia di uso della lingua (1988). 3.2.1. Campo di applicazione territoriale. 3.2.2. Campo di applicazione soggettivo. 3.3. La parificazione della lingua tedesca e di quella italiana con riferimento ai concessionari di servizi di pubblico interesse. 3.4. Casi di uso congiunto di entrambe le lingue. 3.5. Il bilinguismo nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e con i concessionari di servizi di pubblico interesse – l’eccezione di nullità. 3.6. L’uso della lingua dei rapporti interni degli uffici e dei concessionari. 3.7. Disposizioni sull’uso della lingua nei rapporti esterni degli ordinamenti di tipo militare. 3.8. Le disposizioni linguistiche nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali. 3.8.1. L’uso della lingua nel procedimento penale. 3.8.2. L’uso della lingua nel processo civile e nei procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo, alla Corte dei Conti e alle Corti di giustizia tributaria. 3.8.3. Rapporti con gli organi giurisdizionali al di fuori dell’Alto Adige/Südtirol 3.8.4. Casellario giudiziale. 3.9. L’uso della lingua presso gli uffici di stato civile, gli uffici tavolari e negli atti notarili. 3.10. Disposizioni sull’uso della lingua per i territori ladini. 3.11. Disposizioni varie sull’uso della lingua per le società, i medicinali e l’esame per avvocati. 3.12. L’uso della lingua negli organi collegiali (Consiglio regionale, Consiglio provinciale, consigli comunali). 4. La toponomastica bi- e trilingue. 5. Conclusioni.
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