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FOCUS - Osservatorio sul diritto elettorale

 Tribunale, , Ordinanza del 21/03/2024, Il diritto all’uso della firma digitale nella sottoscrizione delle liste di candidati alle competizioni elettorali

Trib. Civitavecchia, sez. I civile, ord. 21 marzo 2024 – Il diritto all’uso della firma digitale nella sottoscrizione delle liste di candidati alle competizioni elettorali.

 

Liste di candidati per le consultazioni elettorali – modalità di sottoscrizione – firma digitale – soggetti affetti da disabilità

 

Con l’ordinanza del 21 marzo 2024 il Tribunale di Civitavecchia, sez. I civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, c. 3, l. n. 108/1968 e dell’art. 2, c. 6, d.lgs. 82/2005, nella parte in cui queste disposizioni non indicano la possibilità per gli elettori affetti da disabilità tali da impedirgli di apporre la firma autografa di impiegare la propria firma digitale. Si evidenzia, a tal proposito, il contrasto con gli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost., sottolineando la compromissione, in una dimensione individuale e collettiva, del diritto di elettorato attivo e passivo, oltre che l’irragionevole disparità di trattamento tra l’ipotesi dell’ordinanza de qua e le previsioni normative in tema di sottoscrizione dei referendum e delle iniziative legislative, oggi effettuabili mediante il ricorso ai nuovi strumenti tecnologici.

Si tratta di un giudizio in via incidentale sorto nell’ambito di un procedimento cautelare ex art. 702 bis c.p.c., in cui il ricorrente, affetto da disabilità comportante l’impossibilità di svolgere autonomamente numerose attività della vita quotidiana, tra cui apporre una firma autografa, chiedeva di procedere alla sottoscrizione di una lista di candidati per l’elezione del Consiglio regionale del Lazio mediante la firma digitale, sistema che, al contrario, può autonomamente impiegare. Sostenuto nelle sue ragioni dal gruppo politico “Referendum e Democrazia”, ha formulato un’azione di accertamento del proprio diritto alla sottoscrizione, mediante firma digitale, di una lista elettorale.

Tutto ciò premesso, il giudice a quo ha valutato la rilevanza e la non manifesta infondatezza della suddetta questione.

Sotto il primo profilo, si è sottolineato che, nonostante il deposito del ricorso sia avvenuto l’8 febbraio 2023 e le elezioni in parola si siano svolte nelle giornate del 12 e 13 febbraio dello stesso anno, non si pongano problemi di sorta. Come, infatti, ha sottolineato la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 1/2014) si è riconosciuta l’ammissibilità di azioni di mero accertamento, introdotte davanti al giudice ordinario, al fine di garantire una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva in relazione all’esercizio di diritti politici, costituendo, allo stato, l’unico rimedio esperibile sul punto. In via generale, emerge l’esigenza di non sottrarre al sindacato di costituzionalità le leggi elettorali, che costituiscono il fulcro del funzionamento del sistema democratico-rappresentativo: diversamente argomentando, si verrebbe a creare “una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale”, determinando, così, “un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato”.

Differentemente argomentando rispetto al Tribunale di Milano, che ha confermato i plurimi dinieghi da parte degli Uffici elettorali relativamente all’utilizzabilità della firma digitale nel procedimento elettorale, il giudice a quo ritiene che possano ravvisarsi dei profili di illegittimità costituzionale.

Sotto il secondo profilo, si ricostruisce il quadro normativo in cui le disposizioni indubbiate si vanno ad inserire. Dopo aver delineato le prescrizioni costituzionali (art. 122, Cost.) e nazionali di rilievo, il rimettente ha delineato tre dati legislativi che potrebbero portare ad un mutamento di prospettiva, quali elementi di convincimento per la Consulta.

In primo luogo, si sottolinea come l’art. 25, par. 2, Reg. UE n. 910/2014 affermi che “Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa”, disposizione, poi, ripresa a livello nazionale dall’attuale formulazione dell’art. 10, c. 2, D.P.R. n. 513/1997. La medesima equiparazione è stata, poi, confermata dall’art. 20, c. 1 bis, d.lgs. n. 82/2005, che prevede che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore”.

Da ultimo, si richiama l’art. 3, c. 7, l. n. 165/2017, laddove si è stabilito che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto (…) sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata”. Quest’ultimo aspetto pare particolarmente significativo: nonostante, infatti, il decreto in questione non sia stato ancora adottato, con l. n. 178/2020 si è riconosciuta l’utilizzabilità degli strumenti digitali per apporre le sottoscrizioni necessarie per i referendum e per i progetti di legge. A tal proposito è stata prevista l’introduzione di una disciplina transitoria, che ha trovato nuova conferma sia sul piano sovranazionale, che su quello pratico-operativo, a fronte dell’introduzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2022, rubricato “Disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione”, e dell’allegato manuale operativo denominato “Piattaforma referendum”.

Stante, quindi, l’ampia discrezionalità del legislatore, anche e soprattutto in materia elettorale, non si deve dimenticare che la sua azione debba essere informata ai canoni di ragionevolezza e coerenza (Corte cost., sent. n. 62/2022), al fine di promuovere la competizione elettorale grazie alla valorizzazione dei principi di non discriminazione e di diritto di elettorato passivo.



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