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NUMERO 23 - 25/09/2024

 Armonizzazione dei bilanci pubblici: una subdelega permanente e 'in bianco'

Sulla base dell’ampia giurisprudenza costituzionale maturata dal 2001, l’ambito materiale di cui all’“armonizzazione dei bilanci pubblici” viene inteso come finalizzato a realizzare l’omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico–finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci (Corte cost., sentt. n. 167/2021; n. 80/2017; n. 184/2016). Per effetto delle strette interrelazioni tra i vari principi costituzionali il parametro dell’armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. “è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei” (Corte cost., sent. n. 190/2022)... (segue)



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