
Abstract [It]: L’articolo critica per la seconda volta la sentenza di C. Cost. n.111 2023, aggiungendo un profilo nuovo, dell’appartenenza: la piena (e non incompleta) identificazione del sottoposto (che ricomprenda il suo soprannome) è cogente adempimento del pubblico ufficio e materia sottratta al libero potere dispositivo (quindi trattabile in regime extradispositivo), anche per evitare errore di persona. Il diritto a non collaborare non è un postulato, a carattere originario, solo una “derivata” e collocato a valle del brocardo nemo tenetur se detegere, a sua volta riflesso del diritto di difesa. Riesame della complessa problematica. Vale, al pari di un memorandum, il monito della dottrina «collaborare con l’amministrazione della giustizia è un dovere civico» (P. Corso); specificamente «il diritto al silenzio, quale espressione del diritto di difesa personale ex art. 24 c.2 Cost., conferisce a vari soggetti il diritto di sottrarre al processo notizie che potrebbero servirvi all’accertamento della verità» (M. Scaparone).
Title: After C. Const. 111 2023 on the right not to answer, the doctrine's symmetrical ‘Right of the accused not to cooperate’ is consolidated
Abstract [En]: The article criticizes for the second time the sentence of C. Cost. n.111 2023, adding a new profile of belonging: the full (and not incomplete) identification of the subordinate (which includes his nickname) is a mandatory fulfillment of the public office and matter removed from the free dispositive power (therefore treatable in an extra-dispositive regime), also to avoid mistaken identity. The right not to collaborate is not a postulate, of an original nature, only a "derivative" and placed downstream of the brocardo nemo tenetur se detegere, in turn a reflection of the right of defence. Review of the complex problem. The warning of the doctrine "collaborating with the administration of justice is a civic duty" is valid, like a memorandum, (P. Corso); specifically "the right to silence, as an expression of the right of personal defense pursuant to art. 24 c.2 of the Constitution, gives various subjects the right to withhold information from the trial that could be useful in ascertaining the truth" (M. Scaparone).
Parole chiave: Integrale identificazione del sottoposto, nemo tenetur se detegere, autodifesa e dovere civico della cooperazione, diritto al silenzio, privilege against self-incrimination
Keywords: Complete identification of the subject, nemo tenetur se detegere, self-defense and civic duty of cooperation, right to silence, privilege against self-incrimination
Sommario: 1. La partecipazione o meno ai lavori processuali. 2. Il diritto a non collaborare si ferma a livello di una “derivata” e collocato a valle del brocardo nemo tenetur se detegere, a sua volta solo riflesso del diritto di difesa. 3. L’affinità generale dei riti premiali alla “premialità da collaborazione”. 4. L’affinità specifica del meccanismo di giustizia negoziata (dello scambio) del c.d. patteggiamento richiesto dall’imputato (in rapporto di filiazione con il suo nolo contendere e frutto di un “concordato” con la “premialità da collaborazione”. 5. Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2023. 6. L’errore della Corte costituzionale 111/2023: presupporre l’identificazione onomastica come appartenente al potere dispositivo del sottoposto. 7. Il diritto difensivo di mentire e il rischio di lucrare l’impunità. 8. Verità-silenzio. L’inconcludenza della dottrina di Cordero e la facile alternativa. L’ausilio del diritto europeo - Decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131. 9. Il diritto al silenzio anche sul soprannome: la reticenza rilevante nel processo inquisitorio (“o Romano”) e, all’opposto, irrilevante in quello accusatorio post Corte cost. n. 111 del 2023.
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