
Il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 – “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209” – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ord. n. 4 alla G.U. 18.2.2025 n. 40). Con il D.P.R. n. 12/2025 è stata adottata la tabella unica nazionale ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.
Il D.P.R. n. 12/2025 dà attuazione alla delega contenuta all’art. 138 del d.lgs. n. 209 del 2005, disciplinando la monetizzazione del danno alla persona con postumi superiori al 9%, attraverso un sistema tabellare inerente alle invalidità dal 10% al 100% compresi.
L’approvazione della tabella inciderà sui giudizi in materia di responsabilità medica, trovando applicazione per la quantificazione del danno derivante dall’esercizio dell’attività medico-sanitaria. Infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 4°, della l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
La tabella unica nazionale segna dunque il superamento delle tabelle elaborate presso i Tribunali per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni c.d. macropermanenti.
S.C.