Abstract [It]: L’interazione umana non è semplicemente un bene comune globale come l’aria, gli oceani e la terra. L’interazione umana è “il” bene pubblico globale. Essa è stata a lungo considerata lo “sfondo” delle relazioni sociali, economiche e giuridiche. La percezione che non potesse essere in nessun modo “sostituita” ha fatto sì che, come “valore”, l’interazione umana fosse quasi data “per scontata”. Tuttavia, con l'avvento delle tecnologie digitali e, più recentemente, dell'intelligenza artificiale, l'interazione umana è diventata un bene “a rischio” ed è, quindi, diventata “visibile” come valore assoluto, assumendo così la chiara consistenza di un interesse meritevole di tutela giuridica nell’ambito dei processi negoziali e decisionali. Il diritto fondamentale all'interazione umana dovrà essere considerato fra i diritti inviolabili sanciti dall'articolo 2 della Costituzione Italiana. Si tratta del diritto di ciascun individuo di essere “riconosciuto” e “ascoltato” da un altro essere umano (e non da una macchina) e, quindi, di non essere spossessato della umanità nella relazione. Quale diritto umano fondamentale è volto a proteggere il nucleo umano della relazione contro la sostituzione algoritmica. E’ evidente, del resto, l’”incompletezza” del bilanciamento posto alla base delle più importanti norme ad oggi formulate in materia di IA (ivi compreso il GDPR e l’AI Act) posto che le stesse tengono unicamente conto del rapporto fra l’interesse della collettività allo sviluppo dell’IA e l’interesse dei singoli alla correttezza del merito delle decisioni automatizzate; bilanciamento dal quale è quindi del tutto assente il (prodromico) interesse di ciascun cittadino alla “interazione” con un “umano”. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale esige, quale contrappeso, un nuovo umanesimo; di modo che la vera rivoluzione non sia alla fine quella tecnologica, ma consista nel riportare l’interazione umana al centro non solo sul piano sociale, ma anche sul piano giuridico. Pertanto, in attuazione di tale diritto occorrerà porre l’interazione umana al centro della formazione dei cittadini, fin dalle scuole e nelle università, attraverso appositi percorsi di studio e di apprendimento della capacità di interazione (negoziazione) con approccio scientifico. La frontiera della formazione dovrà quindi essere necessariamente ri-orientata dalla transizione digitale alla transizione verso l’interazione umana. Una sfida che potrà essere meglio raccolta e vinta riconoscendo, appunto, il diritto all’interazione umana quale diritto fondamentale ed inviolabile di ogni individuo.
Title: The right to human interaction
Abstract [En]: Human interaction is not simply a global common good like air, oceans and land. Human interaction is “the” global public good. It has long been considered the “backdrop” to social, economic and legal relations. The perception that it could not be “replaced” in any way meant that, as a “value”, human interaction was almost taken “for granted”. However, with the advent of digital technologies and, more recently, artificial intelligence, human interaction has become a “risky” asset and has therefore become “visible” as an absolute value, thus taking on the clear consistency of an interest worthy of legal protection in the context of negotiation and decision-making processes. The fundamental right to human interaction must be considered among the inviolable rights enshrined in Article 2 of the Italian Constitution. It is the right of every individual to be “recognised” and “heard” by another human being (and not by a machine) and, therefore, not to be dispossessed of their humanity in the relationship. This fundamental human right is intended to protect the human core of the relationship against algorithmic substitution. It is clear, moreover, that the balance underlying the most important regulations currently in place on AI (including the GDPR and the AI Act) is “incomplete”, given that they only take into account the relationship between the collective interest in the development of AI and the individual interest in the fairness of automated decisions; a balance that therefore completely ignores the (precursory) interest of each citizen in “interacting” with a “human”. The evolution of artificial intelligence requires, as a counterbalance, a new humanism, so that the real revolution is not ultimately technological, but consists in bringing human interaction back to the centre, not only on a social level, but also on a legal level. Therefore, in order to implement this right, human interaction must be placed at the centre of citizens' education, starting in schools and universities, through specific courses of study and learning of the ability to interact (negotiate) with a scientific approach. The frontier of education will therefore necessarily have to be reoriented from the digital transition to the transition towards human interaction. This challenge can be better met and overcome by recognising the right to human interaction as a fundamental and inviolable right of every individual.
Parole chiave: diritti umani; intelligenza artificiale; GDPR; AI Act; interazione umana; decisione; accordo; algoritmo; negoziazione
Keywords: human rights; artificial intelligence; GDPR; AI Act; human interaction; decision; agreement; algorithm; negotiation
Sommario: 1. Il valore giuridico dell’interazione umana. L’intelligenza artificiale e l’interazione umana nei processi decisionali e negoziali. 1.1. L'IA nei processi decisionali. 1.2. L'IA nei processi negoziali. 2. Decisioni umane e decisioni da calcolo algoritmico. 3. Accordi da negoziazione e accordi da calcolo algoritmico. 4. L’interazione umana come interesse meritevole di tutela giuridica. Il diritto all’interazione umana: un diritto umano fondamentale. 5. L’assenza di una esplicita previsione costituzionale e le norme che si occupano del rapporto fra IA e presenza “umana” nei processi decisionali e negoziali: norme frutto di un bilanciamento “incompleto”? L’art. 22 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), l’art. 14 del Reg. (CE) 13/06/2024, n. 2024/1689/UE (“AI Act”), l’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 6. Il riconoscimento del diritto all’interazione umana nella Costituzione Italiana. 7. L’esercizio del diritto all’interazione umana. Una casistica. 8. La transizione verso l’interazione umana.
The Right to Human Interaction
Angelo Monoriti (15/09/2025)