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FOCUS - Osservatorio sul diritto elettorale

 Le complesse vicende elettorali valdostane

In occasione delle prossime elezioni regionali valdostane, questo scritto presenta una breve cronaca del percorso a dir poco accidentato di avvicinamento al voto. Preliminarmente, va ricordato che la Valle d’Aosta è l’unica Regione in Italia (insieme alla Regione Trentino Alto-Adige e alla Provincia autonoma di Bolzano) che ha mantenuto una forma di governo parlamentare. Invero, ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 21/2007 (legge statutaria ex art. 15 Statuto speciale) “Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti” con un voto a maggioranza assoluta, e l’art. 4 stabilisce che “Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali”. La legge statutaria prevede inoltre l’istituto della sfiducia costruttiva (art. 5), che permette di sfiduciare il/la Presidente in carica proponendo un/a Presidente e una giunta alternativi. Per quanto riguarda l’elezione del Consiglio, la legge elettorale (l.r. n. 3/1993) è d’impianto proporzionale con una particolare soglia di sbarramento (accedono alla distribuzione dei seggi quelle liste che abbiano ricevuto un numero di voti tali da ottenere due seggi) e un eventuale premio di maggioranza (al raggiungimento del 42% dei voti validi espressi)… (segue)



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