Art. 62 legge 27/12/2002, n. 289. Imposte e tasse - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Contributi conseguiti automaticamente dalle imprese, nella forma di crediti di imposta, prima dell'8 luglio 2002 - Obbligo per i beneficiari, a pena di decadenza dall'agevolazione, di comunicare i dati informativi sugli investimenti entro il 28 febbraio 2003, utilizzando modello approvato (entro il 31 gennaio 2003) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate. (man. infond.) ord. 593, 594 e 595/2006
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