
La Corte dichiara che non vi è incompatibilità tra la normativa in materia di concessione dello status di rifugiato o della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE) e la facoltà delle autorità competenti per l’esame delle domande di asilo o protezione internazionale o del giudice eventualmente adito di predisporre una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’orientamento sessuale del richiedente (nel caso di specie il Sig. E. chiedeva asilo temendo persecuzioni nel suo Paese a causa della sua omosessualità). Ciò è ammissibile purché la perizia venga svolta in modo conforme ai diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali della UE e le conclusioni contenute in tale perizia non costituiscano la sola base per la decisione dei giudici e non abbiano carattere vincolante per questi ultimi. La Corte ritiene, invece, incompatibile con l’art. 7 della Carta l’esecuzione e l’utilizzo di una perizia psicologica che, sulla base di test della personalità, possa confermare la veridicità delle dichiarazioni del richiedente.
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