Aggiornamento del 9 ottobre 2024
Proseguono (lentamente) le audizioni presso la I Commissione.
Pur in assenza di concreti avanzamenti in merito all’esame dell’A.C. 1921, la Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha proseguito la tornata di audizioni informali. In particolare, sono stati auditi i Proff. Alfonso Celotto, Francesca Rosa e Giovanna Razzano nella seduta di giovedì 3 ottobre, il cui video è disponibile al seguente link.
A questo link è possibile consultare il testo dell’audizione depositato dal Prof. Celotto; a questo, invece, quello depositato della Prof.ssa Rosa.
Aggiornamento del 2 ottobre 2024
La riforma costituzionale resta congelata fino all’anno nuovo?
Le attività di questo Osservatorio sono rimaste ferme alla pausa estiva, anche perché la stessa I Commissione della Camera non è tornata a riunirsi per discutere della riforma costituzionale, se si eccettua un ulteriore tornata di audizioni svolte lo scorso 19 settembre 2024, con esponenti istituzionali (nel dettaglio: Roberta Angelilli, vicepresidente della regione Lazio, Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo, Marco Alparone, vicepresidente e assessore al bilancio della regione Lombardia, Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, e Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento; qui il link al video dei loro interventi e del dibattito conseguente).
Nel frattempo, il calendario dei lavori dell’Assemblea, approvato lo scorso 25 settembre e con una gittata temporale che copre l’intero mese di ottobre, non contempla in alcun modo l’A.C. 1921. Inoltre, nel mese di novembre è previsto l’avvio della discussione del disegno di legge di bilancio che quest’anno – in ossequio alla convenzione intercamerale di alternanza tra i due rami del Parlamento – prenderà il via dalla Camera dei deputati. Di conseguenza, è verosimile non attendersi sviluppi significativi dell’avanzamento dell’iter della riforma costituzionale fino alla fine dell’anno.
I lavori di questo Osservatorio restano dunque sospesi rispetto alla regolarità settimanale degli aggiornamenti, e interverranno non appena dovessero esserci novità degne di rilievo e segnalazione.
Aggiornamento del 7 agosto 2024
I lavori riprenderanno a settembre con ulteriori audizioni.
Con le ulteriori audizioni svolte con i proff. Vincenzo Tondi della Mura, Francesco Palermo e Gaetano Azzariti, nella giornata del 6 agosto, la I Commissione della Camera dei deputati ha aggiornato i propri lavori al rientro dalla pausa estiva.
A questo link è possibile riascoltare quanto reso e discusso in quest’ultima giornata di audizioni, mentre a questo link sono consultabili i testi delle audizioni depositati.
Il Presidente Pagano ha annunciato ulteriori audizioni alla ripresa.
Aggiornamento del 31 luglio 2024
In corso il nuovo ciclo di audizioni.
La I Commissione Affari costituzionali della Camera sta proseguendo con il nuovo ciclo di audizioni dell’A.C. 1921.
Nelle giornate del 30 e 31 luglio sono stati auditi i proff. Roberto Zaccaria, Ludovico Mazzarolli, Tommaso Edoardo Frosini (a questo link è possibile riascoltare quanto reso e discusso in audizione) e Giuseppe Calderisi, Marilisa D’Amico, Luca Longhi, Vincenzo Lippolis, Vincenzo Tondi della Mura, Francesco Palermo (qui è possibile riascoltare quanto reso e discusso in audizione). Ulteriori audizioni seguiranno nella giornata del 1° agosto, con i proff. Nicola Grasso, Anna Maria Poggi, Gaetano Azzariti. A questo link sono consultabili i testi delle audizioni depositati.
Terminato questo nuovo ciclo di audizioni, la Commissione sospenderà l’esame sul cosiddetto “premierato” per la pausa estiva.
Aggiornamento del 24 luglio 2024
La Commissione non accelera, ma il Ministro anticipa ulteriori elementi sulle riflessioni in corso circa il sistema elettorale. Assai cauta la Commissione europea nel country report sull’Italia.
Successivamente al nuovo ciclo di audizioni, svoltesi in I commissione la scorsa settimana (a questi due link è possibile riascoltare quanto reso e discusso in audizione: 16 luglio 2024e 18 luglio 2024), la Commissione non ha finora programmato ulteriori sedute sul tema.
Tra gli auditi hanno depositato le rispettive memorie i proff.: Michele Belletti, Elena Bindi, Maria Agostina Cabiddu, Roberta Calvano, Stefano Ceccanti, Ines Ciolli, Giovanna De Minico, Fulco Lanchester, Massimo Luciani, Francesco Pallante, Gianfranco Pasquino, Gianluca Passarelli, Andrea Pertici, Laura Ronchetti.
Nel frattempo, sia il Ministro Alberti Casellati, sia il Presidente del Senato La Russa sono intervenuti sui media o in occasioni pubbliche di discussione, tornando sul tema e, in particolare, sulle prospettive relative alla disciplina elettorale connessa con la riforma o sulla consultazione referendaria che, con ogni probabilità, seguirà la conclusione della fase parlamentare di discussione.
Il Ministro ha chiarito la volontà di discostarsi da ipotesi discusse in occasione di precedenti tentativi di riforma costituzionale, che contemplavano una mera indicazione del nome del candidato Presidente del Consiglio all’interno dei simboli delle liste collegate o comunque in altri modi indiretti (es. nella c.d. bozza Salvi avanzata nella Commissione bicamerale della XIII legislatura). La volontà sarebbe invece quella di disciplinare un sistema di voto che consenta di fatto l’elezione popolare del Presidente del Consiglio, conferendo ai cittadini un voto uninominale sui candidati alla carica. Sempre senza entrare nei dettagli del meccanismo elettorale in elaborazione, il Ministro non ha chiarito se l’elezione delle Camere avverrà su schede distinte o sulla medesima scheda del voto per il vertice dell’esecutivo, ma ha riferito l’intenzione di prevedere una soglia minima intorno al 40% dei voti espressi ai fini dell’aggiudicazione del premio di maggioranza.
Sia il Ministro che il Presidente del Senato hanno poi accennato al referendum costituzionale come ipotesi più che probabile, sottolineando la semplicità del quesito e la immediata comprensibilità del suo impatto sul testo costituzionale, specie in considerazione del limitato numero di articoli interessati dalla proposta in discussione. Sembrerebbe confermata, quindi, la scelta metodologica di mantenere limitato il numero di articoli interessati, soprattutto al fine di rendere più efficace la comunicazione nella prevedibile campagna referendaria.
Infine, proprio stamattina è stato pubblicato il country report dedicato all’Italia, elaborato dalla Commissione europea nell’ambito del 2024 Rule of Law Report (SWD(2024) 812 final). Al suo interno (pp. 32-33), vi sono alcuni passaggi dedicati alla riforma costituzionale in itinere. Pur senza esprimere giudizi di merito, traspare una evidente preoccupazione per gli effetti sul ruolo del Presidente della Repubblica, in ragione del venir meno della possibilità di gestire le crisi di governo al fine com’è stato finora («it would no longer be possible for the President of the Republic to find an alternative majority and/or to appoint a person outside Parliament as Prime Minister»). Anche a seguito di un confronto con l’Associazione italiana dei costituzionalisti (v. le note nn. 267 e 268), vengono altresì riportate perplessità circa un possibile indebolimento del Presidente della Repubblica, nonché dubbi circa l’effettiva possibilità di ridurre l’instabilità del sistema politico-istituzionale.
Aggiornamento del 17 luglio 2024
In corso un nuovo ciclo di audizioni.
A seguito dell’avvio, il 4 luglio 2024, dell’esame presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera dell’A.C. 1921 è stato previsto un nuovo ciclo di audizioni di costituzionalisti ed esperti che si sta svolgendo in queste ore.
Nella giornata del 16 luglio sono stati auditi i proff. Maria Agostina Cabiddu, Michele Belletti, Roberta Calvano, Edoardo Raffiotta, Stefano Ceccanti, Giovanni D’Alessandro e Andrea Pertici (a questo link è possibile riascoltare quanto reso e discusso in audizione mentre qui sono consultabili i testi delle audizioni di Ceccanti e Cabiddu). Ulteriori audizioni seguiranno nella giornata del 18 luglio, con i proff. Anna Maria Poggi, Massimo Luciani, Claudio De Fiores, Francesco Clementi, Francesco Pallante, Giovanni Guzzetta, Gianfranco Pasquino, Ines Ciolli, Laura Ronchetti, Carla Bassu, Fulco Lanchester, Lorenza Violini, Giovanna De Minico, Tommaso Edoardo Frosini, Elena Bindi, Gianluca Passarelli.
Nel frattempo, prosegue la riflessione all’interno della maggioranza circa i contenuti del futuro disegno di legge elettorale. Sul tema sono intervenuti il Ministro Alberti Casellati e il Presidente della I Commissione (nonché relatore) Pagano, con dichiarazioni rese anche a commento dei recenti risultati elettorali in Francia e nel Regno Unito e sull’impatto di questi sulle dinamiche delle rispettive forme di governo. In particolare, secondo quando riportato a inizio mese proprio dal Ministro, il Governo potrebbe proporre una disciplina che prenda spunto dal testo delle leggi 4 agosto 1993 n. 276 e 277 (cosiddetta legge “Mattarellum”), a cui potrebbe aggiungersi un possibile premio di maggioranza, coerentemente con quanto disciplinato dal disegno di legge costituzionale.
Il servizio studi della Camera ha messo a disposizione, ormai da qualche settimana, un ampio Dossier di documentazione sul testo trasmesso dal Senato.
Aggiornamento del 3 luglio 2024
Attesa per l’avvio dei lavori alla Camera.
Come si è già avuto modo di segnalare su questo Osservatorio, l’inizio della discussione del disegno di legge costituzionale già approvato dal Senato (ora A.C. 1921) è previsto presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera il prossimo 4 luglio 2024.
Il testo è stato abbinato al progetto di legge A.C. 1354 dei deputati Boschi ed altri, sostanzialmente identico (fuorché per alcune variazioni stilistiche) all’A.S. 830 del sen. Renzi, discusso congiuntamente alla proposta governativa e assorbita da questa ad esito della sua approvazione.
Aggiornamento del 26 giugno 2024
DDL incardinato alla Camera, inizio della discussione il 4 luglio. Disegno di legge elettorale in autunno.
Dopo la conclusione del primo passaggio parlamentare, con l’approvazione da parte del Senato lo scorso 18 giugno 2024, il disegno di legge costituzionale è stato trasmesso alla Camera dei deputati, dove ha ricevuto il nuovo numero d’ordine A.C. 1921.
È stato assegnato, ovviamente, alla I Commissione Affari costituzionali per l’esame in sede referente, nonché – elemento nuovo rispetto all’esame svolto presso il Senato – alla II Commissione Giustizia in sede consultiva. Questa novità si deve, verosimilmente, all’inserimento nel corso dell’esame in prima lettura della modifica all’artt. 89 Cost., relativamente alla eliminazione della controfirma da una serie di atti, tra i quali rientra anche la concessione della grazia e la commutazione delle pene.
La I Commissione, in occasione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi nel pomeriggio del 26 giugno, ha stabilito per il prossimo 4 luglio l’avvio della discussione, fissando altresì al giorno successivo il termine per l’indicazione dei soggetti da audire in questa fase.
Nel frattempo, in occasione di un’intervista a Radio24 del 25 giugno, il Ministro Alberti Casellati è intervenuto su una serie di profili di particolare interesse per questo Osservatorio. Anzitutto, ha mostrato disponibilità a ulteriori modifiche del testo in discussione alla Camera. Inoltre, è tornato nuovamente sui tempi di presentazione del disegno di legge elettorale, destinato a completare in maniera determinante l’intervento complessivo di innovazione istituzionale. Rivedendo in parte affermazioni rese in precedenza, nelle quali era stato ipotizzato il rinvio della presentazione della riforma elettorale a un momento successivo alla chiusura della prima deliberazione ex art. 138 Cost., il Ministro ha annunciato che tale iniziativa verrà presentata in autunno, al termine della riflessione attualmente in corso all’interno della maggioranza.
Se i contenuti di questa anticipazione venissero confermati, risulterebbero particolarmente importanti, in quanto i tempi per la presentazione del disegno di legge elettorale sarebbero in qualche modo indipendenti dall’avanzamento dell’esame in procinto di essere avviato alla Camera sul disegno di legge costituzionale. Di conseguenza, i contenuti del disegno di legge elettorale (tra gli altri, l’eventuale presenza di un doppio turno, l’entità del premio di maggioranza, le modalità di espressione del voto e il coordinamento tra i risultati della votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti delle Camere, l’individuazione di soglie di sbarramento) finirebbero per costituire un elemento estremamente rilevante proprio ai fini dell’esame del disegno di legge costituzionale.
Aggiornamento del 19 giugno 2024
Completato il primo passaggio parlamentare. Un solo emendamento approvato rispetto al testo della Commissione.
Com’era stato previsto in sede di programmazione dei lavori, nel pomeriggio del 18 giugno 2024 l’Assemblea del Senato ha approvato, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale recante “Modifiche alla parte seconda della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica”.
Il testo approvato è rimasto pressoché invariato rispetto all’esito dell’esame in Commissione, se si eccettua l’approvazione dell’emendamento 7.900 del Governo, che riscrive in maniera più piana i contenuti aggiunti all’art. 94 Cost., relativamente alle diverse conseguenze di termine del mandato del Presidente del Consiglio eletto, distinguendo opportunamente i casi di sfiducia, da quelli di dimissioni (volontarie e non), da quelli di morte, impedimento permanente o rimozione. Inoltre, la modifica ha avuto anche l’obiettivo di chiarire il ruolo della “previa informativa parlamentare” menzionata nel testo. In caso di dimissioni non dovute a mozione di sfiducia, il Presidente del Consiglio – appunto, previa informativa parlamentare – ha facoltà di esercitare il potere di richiesta di scioglimento anticipato delle Camere al Presidente della Repubblica.
Durante la seconda seduta pomeridiana della 1a Commissione del 9 aprile 2024, sembrava essere emersa la volontà di aprire alla possibile interpretazione della disposizione al fine di collegare l’informativa parlamentare all’ipotesi di dimissioni, parlamentarizzando l’eventuale crisi. In questo modo si sarebbe lasciato il tema dello scioglimento anticipato rigorosamente all’intima valutazione del Presidente del Consiglio e al colloquio con il Presidente della Repubblica. Si era infatti arrivati alla conclusione di procedere con un supplemento di riflessione che, successivamente, ha contribuito alla stesura dell’ulteriore emendamento governativo presentato in Assemblea. Il nuovo articolo 94, però, così come risultato dalla prima deliberazione al Senato, pare indicare che l’informativa parlamentare debba configurarsi come un passaggio necessariamente successivo alle dimissioni e strumentale in vista della richiesta di scioglimento.
È stato altresì accolto dal Governo (e quindi non sottoposto a votazione) l’ordine del giorno G7.1000 già approvato in Commissione dove era stato avanzato dal sen. Pera (FdI), che afferma la «necessità» che, nei regolamenti parlamentari, sia riconosciuta la figura istituzionale del «Capo dell'opposizione, disciplinandone le modalità di elezione – da parte dei parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere ai gruppi di opposizione – e le relative prerogative, con particolare riferimento al concorso nella formazione dell'ordine del giorno delle Camere». A tale proposito, in sede di dibattimento nella seduta del 13 giugno 2024, l’opposizione ha sollevato obiezioni circa i reali destinatari dell’ordine del giorno, considerando che il testo accolto dal Governo sembra essere indirizzato più al Parlamento (in sede di modifica dei regolamenti parlamentari) che non al Governo. Appare dunque singolare la scelta da parte del Governo di accogliere un o.d.g. che, nei fatti, non impegna direttamente l’azione del Governo (anche perché si riferisce ad ambiti chiaramente rientranti nell’autonomia parlamentare) quanto, al limite, chiama in causa la maggioranza in suo sostegno.
Aggiornamento del 12 giugno 2024
Approvato l’articolo che prevede l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. Termine dei lavori in Senato previsto per il 18 giugno.
Dopo la sospensione dei lavori parlamentari in coincidenza con la campagna elettorale per le elezioni europee, l’organizzazione dei tempi di discussione del disegno di legge costituzionale sull’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata definita in occasione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato, svoltasi martedì 11 giugno. In quella sede è stato stabilito che la discussione del disegno di legge costituzionale avvenisse nelle sedute di questa settimana senza prevedere un orario di conclusione dei lavori per la singola giornata, consentendo così – ove ne emergesse la necessità – una prosecuzione notturna.
La discussione è ripresa a partire dai contenuti dell’articolo 5 del disegno di legge costituzionale, modificativo dell’articolo 92 della Costituzione, ossia quello nel quale viene fissato il principio dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Come già nelle settimane precedenti, la Presidenza del Senato ha applicato in maniera sistematica la votazione per parti comuni, sinteticamente descritta come “canguro”. In relazione all’articolo 5 ciò si è rivelato particolarmente efficace: una cinquantina di votazioni parziali sono risultate sufficienti alla preclusione dei restanti emendamenti, in numero complessivo superiore al migliaio. Questo modo di procedere ha nuovamente suscitato le proteste delle opposizioni, che hanno ripetutamente richiesto di rendere noti in anticipo gli emendamenti eventualmente preclusi a seguito di ciascuna votazione. Su questo punto la Presidenza non ha offerto risposte definitive, con i Vicepresidenti di turno che si sono rimessi alla Presidenza di Assemblea o alla Capigruppo.
Ad ogni buon conto, nella giornata del 12 giugno l’Assemblea del Senato ha completato l’esame degli emendamenti all’articolo 5, procedendo poi all’approvazione dello stesso. Nella stessa giornata, la Conferenza dei Capigruppo ha inoltre definito il calendario dei lavori per le prossime settimane, ipotizzando il voto finale sul disegno di legge costituzionale per martedì prossimo, 18 giugno 2024. Dopo un breve dibattito, nel quale sono state presentate proposte di modifica da parte dei gruppi di opposizione, il calendario è stato approvato.
La discussione è poi proseguita in relazione agli emendamenti relativi all’articolo 6, di coordinamento tra l’art. 57 Cost. e l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche in questo caso, tutti gli emendamenti sono stati respinti con una manciata di votazioni per parti comuni, per cui poi si è proceduti all’approvazione dell’articolo.
È quindi iniziata la discussione degli emendamenti all’articolo 7, in relazione al quale – oltre alle numerose proposte di opposizione, circa 300 – è stato presentato un emendamento governativo, il numero 7.900, rispetto al quale vi sono ulteriori 200 subemendamenti. L’emendamento governativo è volto a riscrivere la modifica dell’articolo 94 Cost., al fine di distinguere meglio le conseguenze delle dimissioni volontarie, nonché i casi di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio eletto, dalla sfiducia votata nei suoi confronti da un ramo del Parlamento. Relatore e Governo hanno annunciato il parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 7.900.
Aggiornamento del 5 giugno 2024
Lavori sospesi per la campagna elettorale.
Questa settimana i lavori parlamentari sono sospesi al fine di consentire ai senatori di partecipare sul territorio alla campagna elettorale per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. La prossima seduta è convocata per il pomeriggio di martedì 11 giugno, quando saranno note anche le comunicazioni del Presidente sul Calendario dei lavori, che chiariranno – evidentemente, anche alla luce del risultato elettorale – le tempistiche per il prosieguo dell’esame del disegno di legge costituzionale. Come si è visto, infatti, anche a seguito della tensione crescente con l’opposizione, il voto finale in Senato è slittato in avanti rispetto alle attese.
Allo stato, risultano approvati, senza modifiche, i primi 4 articoli del testo della Commissione, rispettivamente relativi alla soppressione della base costituzionale per la nomina dei senatori a vita, allo spostamento dell’abbassamento della maggioranza necessaria all’elezione del Presidente della Repubblica dal quarto al settimo scrutinio, nonché alle modifiche agli articoli 88 e 89 della Costituzione su scioglimento delle Camere e controfirma.
Come già per gli articoli 1 e 2 del disegno di legge costituzionale, anche ai fini dell’esame degli emendamenti agli artt. 3 e 4 la Presidenza del Senato ha applicato in maniera sistematica la votazione per parti comuni, sinteticamente descritta come “canguro”. Nella pratica, una trentina di votazioni sono risultate sufficienti alla reiezione di oltre 200 proposte emendative, sfruttando il meccanismo della preclusione. L’opposizione ha contestato la mancanza di chiarezza nella gestione delle votazioni da parte della Presidenza del Senato, richiedendo più volte che fossero resi noti in anticipo gli emendamenti eventualmente preclusi a seguito di ciascuna votazione. La richiesta è stata tuttavia rigettata dalla Presidenza di Assemblea.
Quanto alla parte residua dell’esame, resta ancora una parte consistente di emendamenti da votare: quasi 2.000, dei quali oltre 1.200 sul solo articolo 5, modificativo dell’articolo 92 della Costituzione, e più di 500 sull’articolo 7, modificativo dell’articolo 94 della Costituzione.
Aggiornamento del 29 maggio 2024
Tensione altissima, il voto finale slitta a dopo le elezioni europee.
Nel corso dell’ultima settimana si è assistito a un cambio di strategia da parte della maggioranza nel contenimento dell’ostruzionismo praticato dalle opposizioni, salvo poi eventi imprevisti che – con ogni probabilità – condurranno a uno slittamento del voto finale sul disegno costituzionale a un momento successivo alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.
Inizialmente, al fine di ridurre il numero di votazioni necessario per fronteggiare la notevole quantità di emendamenti presentati dalle opposizioni (e, in particolare, dai gruppi Partito democratico, MoVimento 5 Stelle e dalla componente Alleanza Verdi-Sinistra del gruppo misto), la Presidenza di Assemblea aveva proceduto a una qualche razionalizzazione, ricorrendo (secondo una definizione forse approssimativa) alla tecnica del “canguro”. In realtà, quanto avvenuto nel corso della seduta di mercoledì 22 maggio scorso appare piuttosto classificabile come un esercizio di votazioni per parti comuni. Infatti, come più volte accaduto, si è giunti alla preclusione di un numero (invero, alquanto limitato) di proposte emendative a seguito della reiezione di una parte testuale di un emendamento che era altrettanto contenuta in altri testi concorrenti. È il caso, ad esempio, delle conseguenze successive all’esito negativo della votazione sull’emendamento 1.23, limitatamente alle parole «1. All'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a”», secondo le quali sono risultati preclusi i successivi emendamenti da 1.24 a 1.31. Oppure, analogamente, in seguito all’esito negativo sul voto circa l’emendamento 1.1003, limitatamente alle parole «1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente: “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita fino a un massimo di”» sono risultati preclusi tutti gli ulteriori emendamenti che recavano una identica parte testuale (1.1004, 1.1005 e 1.1006).
Dunque, nonostante le proteste – assai vivaci – delle opposizioni, questa gestione del fascicolo degli emendamenti appare assolutamente lineare, ancorata a precedenti consolidati e, in definitiva, rispettosa dei principi generali di economia procedurale che presidiano il meccanismo della preclusione.
Tuttavia, è altrettanto evidente che si trattava di una strategia che non poteva far fronte alla ponderosa mole di emendamenti presentati: venendo applicata su una decina di classi di emendamenti aventi tra loro parti comuni identiche, ha condotto alla preclusione di non più di un centinaio di emendamenti complessivi.
Di conseguenza, la maggioranza ha ritenuto di modificare la propria strategia di contenimento dell’ostruzionismo e, nell’ambito di una riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari svoltasi il 23 maggio pomeriggio, è stata assunta la decisione di ripartire i tempi per il prosieguo dei lavori sul disegno di legge costituzionale per un totale di trenta ore complessive. In tale occasione, pertanto, è emerso nuovamente l’importante ruolo di coordinamento del Presidente d’Assemblea che, davanti alle opposte richieste di maggioranza e opposizione, ha provveduto ad individuare la mediazione necessaria per la formulazione di un calendario approvato all’unanimità. Le votazioni sono così proseguite nelle sedute di questa settimana, nella consapevolezza che il tempo previsto per l’esame del disegno di legge costituzionale avrebbe potuto consentire il voto finale prima della pausa di lavori già prevista per la campagna elettorale per le elezioni europee: il calendario prevedeva infatti 5 ore di lavoro per il 28 maggio, 10 per il 29 maggio e soltanto l’inizio della seduta del 30 maggio, alle ore 10, con preannuncio di eventuale prosecuzione notturna per il voto finale.
Nel corso della seduta del 28 maggio 2024 sono stati approvati gli articoli 1 e 2 del disegno di legge costituzionale, rispettivamente relativi all’abrogazione della base costituzionale per la nomina dei senatori a vita e alla modifica dell’art. 83 Cost., al fine di spostare dal quarto al settimo scrutinio l’abbassamento del quorum necessario per l’elezione del Presidente della Repubblica. Inoltre, sono stati rigettati tutti gli articoli aggiuntivi proposti in relazione ad essi.
Nel corso della seduta odierna, del 29 maggio 2024, tuttavia, sono emerse una serie di novità tali da rivedere complessivamente i tempi di conclusione dell’esame. In apertura, vi è stato l’annuncio del parere contrario su tutti gli emendamenti presentati da parte del relatore, sen. Balboni, e del Governo, da parte del Ministro Alberti Casellati. Tuttavia, dopo una serie di votazioni e di qualche incertezza procedurale, gli animi si sono surriscaldati in occasione dell’intervento del sen. Licheri (M5S), il quale ha ripetutamente accusato la maggioranza (e la sua leadership) di prevaricazione delle regole costituzionali e di buona condotta, facendo anche riferimento a specifici episodi riguardanti la Presidente del Consiglio accaduti negli ultimi giorni (il caso Scurati e la presunta censura in Rai) e nelle ultime ore (il siparietto tra Presidente del Consiglio e Presidente della Regione Campania in occasione di una visita di quest’ultima a Caivano).
Nel frattempo, si è acceso un tafferuglio tra il sen. Menia (FdI) e alcuni esponenti di opposizione, che ha condotto la Presidenza di turno a sospendere la seduta. Alla ripresa, durante la presidenza del vicepresidente Rossomando è stato annunciato che le votazioni sarebbero proseguite fino al termine stabilito delle ore 20, mentre la seduta prevista per il 29 maggio non si terrà. Dunque, l’avanzamento dell’esame del disegno di legge costituzionale proseguirà ancora per alcune ore, per poi venire sospeso e ripartire non prima dell’11 giugno prossimo.
Durante la seduta, il senatore relatore Balboni ha chiarito, coerentemente con quanto preannunciato dal Ministro Alberti Casellati, come l’art. 3 oggetto della discussione, già art. 2 del disegno di legge costituzionale, sia una norma di raccordo con l’art. 7. In sostanza, si sottolinea la connessione tra la possibilità di esercitare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica anche nel caso in cui tale scioglimento avvenga in coincidenza degli ultimi sei mesi del mandato e la possibilità del Presidente del Consiglio eletto di imporre l’attivazione di tale potere nei casi previsti dall’art. 7. Nel riconoscere l’utilità di coniugare il dibattito su entrambi gli articoli in modo sistematico, il relatore ha ugualmente invitato i senatori ad esprimere considerazioni nel merito delle modifiche all’art. 88 della Costituzione, così come riscritto dall’art. 3 del disegno di legge costituzionale.
Aggiornamento del 22 maggio 2024
Conclusa la discussione generale in Assemblea. Iniziata la votazione degli emendamenti. Sedute fiume la prossima settimana.
Come preannunciato, lo scorso 21 maggio 2024 si è conclusa la discussione generale del disegno di legge costituzionale, rispettando le previsioni della maggioranza. Durante la seduta del 21 maggio, hanno suscitato particolare clamore l’intervento del sen. Pera (FdI), nonché le repliche conclusive del relatore, sen. Balboni, e del Ministro Alberti Casellati.
Il primo, pur nell’ambito di una condivisione di fondo degli obiettivi della proposta, non ha esitato a definirne il testo «difettoso», sottolineando come finisca per essere «pleonastico il voto di fiducia dopo le elezioni del Primo Ministro: se il popolo l’ha eletto oggi, domani non è necessario che raccolga la fiducia dal Parlamento», nonché richiamando la «mancanza dello Statuto dell'opposizione». In particolare, le perplessità del sen. Pera è stata rivolta alla mancanza di vincoli costituzionali rispetto a quanto è stato rimesso alla disciplina elettorale, elencando diversi ambiti che – nella sua opinione – avrebbero bisogno di un «sostegno» già nel testo costituzionale: voto all’estero, eventuale discrasia tra l’esito del voto tra Camera e Senato, impatto su un sistema politico non più bipolare, consistenza del premio di maggioranza.
Il Ministro ha tenuto una replica estremamente ferma e netta nei confronti delle opposizioni, delle quali ha lamentato l’assenza di una «proposta alternativa» al di là delle migliaia di emendamenti ostruzionistici, nonché definendo «avvilente […] continuare ad ascoltare la stanca litania secondo la quale la riforma mortificherebbe la figura del Capo dello Stato». Ha concluso menzionando una etichetta che sintetizza l’opinione della maggioranza sul testo, parlando di far divenire l’Italia «una democrazia efficiente e di indirizzo».
Successivamente, il sen. Giorgis (PD) ha presentato una richiesta di non passaggio agli articoli che, sottoposta al voto dell’Assemblea dopo un breve dibattito, è stata respinta.
In occasione della seduta del 22 maggio, la discussione sul ddl A.S. 935 è iniziata con l’esame di due ordini del giorno firmati dai senn. Borghi e Musolino. Su entrambi è stato reso parere negativo da parte di relatore e Governo e sono stati successivamente respinti dal voto in Assemblea. Il primo (G1) recava un impegno al Governo nel garantire l’approvazione della nuova legge elettorale prima del referendum costituzionale. Quest’ultima, infatti, è considerata dai presentatori come «consustanziale con la Costituzione». Il secondo ordine del giorno (G2), invece, avrebbe vincolato il Governo, per quanto di sua competenza, a garantire tempi congrui per l’esame del disegno di legge in ossequio all’iter tracciato dall’art. 138 Cost. Tale odg, in premessa, conteneva una forte critica di metodo rivolta alla maggioranza sia in relazione alle modalità di approvazione dei recenti provvedimenti legislativi, sia in relazione al perseguimento del fenomeno del monocameralismo alternato.
Nella stessa giornata, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha definito il calendario per la settimana successiva, confermando all’ordine del giorno il disegno di legge costituzionale e chiarendo che per le sedute dei giorni 28 e 30 maggio non è previsto orario di chiusura.
Nel frattempo, è iniziata l’illustrazione degli emendamenti, che si svolge tuttavia senza aver contezza delle dichiarazioni di improponibilità e inammissibilità della Presidenza (che, con ogni probabilità, condurranno a una drastica diminuzione degli oggetti di votazione).
Già a proposito delle proposte aggiuntive che si inseriscono su ambiti ulteriori rispetto al perimetro del testo della Commissione (nello specifico, emendamenti nn. 01.2, 01.1, 1.0,1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.2, 10.3, 10.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.17, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.18, 1.0.19 e 1.0.20, rispetto ai quali i pareri di relatore e Governo sono, per tutti, contrari ), la Presidenza di Assemblea, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Regolamento, si è riservata un approfondimento ai fini della valutazione circa la loro proponibilità.
Aggiornamento 15 maggio 2024
Discussione generale in corso (con conclusione ipotizzata per martedì 21 maggio).
Nel corso dell’ultima settimana è proseguita la discussione generale del disegno di legge costituzionale, nel testo approvato dalla 1a Commissione a fine aprile.
Durante le sedute dell’8, 14 e 15 maggio, nel corso della discussione generale sul provvedimento, sono intervenuti numerosi senatori per massima parte dei gruppi di opposizione. Nel dettaglio, sono intervenuti quasi tutti i componenti dei gruppi Partito democratico e MoVimento 5 stelle, nonché della componente AVS del gruppo misto (per un totale di 57 senatori), oltre ad alcuni senatori di maggioranza (Occhiuto di Forza Italia e tre senatori di Fratelli d’Italia) e degli altri gruppi. Si segnala altresì che, tra i molti iscritti a parlare della seduta del 14 maggio, hanno suscitato particolare dibattito nell’opinione pubblica gli interventi delle senatrici a vita Segre e Catteneo.
Nel pomeriggio del 15 maggio si è tornata a riunire la Conferenza dei Presidenti di gruppo, approvando un nuovo calendario, relativo anche alla prossima settimana. È stato stabilito che saranno dedicate al disegno di legge costituzionale le sedute di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 maggio prossimi. A margine della riunione della Capigruppo, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sen. Ciriani, ha dichiarato la volontà di concludere la discussione generale nella giornata di martedì, e di proseguire poi con l’esame degli emendamenti presentati (sui quali deve ancora essere effettuato il vaglio presidenziale di ammissibilità).
Al momento, dunque, sembra consolidarsi l’ipotesi di una conclusione del passaggio parlamentare prima delle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno.
Aggiornamento 8 maggio 2024
Emendamenti già depositati (circa 3000). Verso una discussione particolarmente veloce, con significative aperture da parte di Italia Viva.
A seguito del mancato raggiungimento dell’unanimità in occasione della riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari svoltasi lo scorso 30 aprile 2024, in data 7 maggio l’Assemblea del Senato ha adottato il nuovo calendario dei lavori, limitato alle due settimane successive.
Il dibattito sulla decisione di calendario ha offerto alle opposizioni un’occasione per portare all’attenzione dell’Assemblea una serie di critiche in relazione al metodo di conduzione dell’esame in 1° Commissione. Pur rimarcando la correttezza delle procedure seguite, esponenti dell’opposizione hanno sottolineato l’indisponibilità dei rappresentanti della maggioranza ad un confronto costruttivo, che ha condotto al solo accoglimento di emendamenti provenienti dal Governo.
Ad ogni buon conto, l’esito del dibattito in Assemblea ha confermato quanto anticipato in occasione della riunione della Capigruppo. Ne è derivato che, nel corso di una seduta convocata per le ore 16 del 7 maggio, il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge di revisione costituzionale deliberato dalla Commissione sia stato fissato già per il giorno successivo, alle ore 10 del mattino. Si è trattato, dunque, di tempistiche davvero stringenti e, per altro, che hanno condotto alla predisposizione e al deposito degli emendamenti ancor prima di avviare la discussione generale in Assemblea, il cui inizio è avvenuto nella stessa giornata dell’8 maggio a partire dalle ore 10.
La seduta dell’8 maggio, è stata inaugurata con l’esposizione orale dell’integrazione alla relazione scritta del relatore, sen. Balboni, seguita dall’illustrazione di tre questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni (rispettivamente, MoVimento 5 Stelle, Misto-Av e Partito democratico). Ai sensi dell'articolo 93 del regolamento, sulle diverse questioni pregiudiziali presentate si è svolta un'unica discussione, nella quale ha avuto facoltà di intervento un rappresentante per gruppo, per non più di dieci minuti. È interessante registrare la posizione del gruppo di Italia Viva che, con la sen. Musolino, ha anticipato il voto contrario alle pregiudiziali negando criticità dell’A.S. 935-A rispetto all’attuale assetto costituzionale, sottolineando come con essa «nessuno altera la forma repubblicana, nessuno sottrae poteri al Parlamento e nessuno sottrae poteri agli elettori. Anzi, semmai c'è una responsabilizzazione degli elettori».
Nel corso del medesimo dibattito, il sen. Gasparri (FI) ha comunicato l’intenzione della maggioranza di proporre una legge elettorale con un premio che parta da una «rappresentatività adeguata», escludendo che un partito di maggioranza relativa possa automaticamente conseguire il 51% dei seggi. Le questioni pregiudiziali sono poi state respinte dall’Assemblea.
Quanto invece agli emendamenti presentati, il fascicolo non risulta ancora disponibile. A quanto si apprende, dovrebbero essere state presentate circa 3.000 proposte emendative, la massima parte delle quali (circa 2.700) dai gruppi del Partito democratico e di Misto-Av. Un numero inferiore a 200 emendamenti dovrebbe essere stato presentato dal gruppo MoVimento 5 stelle e ancor meno da Azione e Italia Viva (rispettivamente, una trentina e poche unità). Risulterebbe essere stato presentato almeno un emendamento governativo, al fine di riscrivere nuovamente le diverse conseguenze alle varie ipotesi di cessazione del mandato del Presidente del Consiglio eletto, che – come si è segnalato anche in questa sede – risultavano disciplinate attraverso un drafting non impeccabile.
Alla luce del nuovo calendario, la discussione sul disegno di legge costituzionale si svilupperà nelle prossime settimane. Al momento, come anticipato, il calendario ha una gittata assai breve, disciplinando l’organizzazione dei lavori soltanto fino al 16 maggio prossimo. Nulla esclude, tuttavia, che a quella data (o, al più, all’inizio della settimana successiva) una nuova decisione di calendario individui il termine entro il quale procedere al voto finale, consentendo così il rispetto della volontà più volte affermata dagli esponenti di maggioranza di giungere al primo voto parlamentare sulla riforma entro le prossime elezioni europee.
Si segnala infine la pubblicazione sul sito del Senato del Dossier n. 151/1 ad opera del Servizio studi dal titolo “Proposta di modifiche costituzionali per l’introduzione della elezione diretta del Presidente del Consiglio. Note sull’A.S. nn. 935 e 830-A”.
Aggiornamento del 1 maggio 2024
Probabile inizio dell’esame in Assemblea già la settimana prossima, con voto prima delle elezioni europee.
Nell’ultimo aggiornamento di questo Osservatorio si era dato conto del conferimento del mandato al relatore da parte della 1a Commissione del Senato in occasione della seduta dello scorso 24 aprile. Nel pomeriggio del 30 aprile 2024 la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari si è riunita al fine di deliberare il calendario dei lavori dell’Assemblea per il mese di maggio.
A quanto si è avuto modo di apprendere e, del resto, com’era ampiamente prevedibile, non è stata raggiunta l’unanimità dei Gruppi sulla proposta avanzata dal Presidente. Dunque, sarà necessario un passaggio in Assemblea, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del regolamento, con la possibilità - da parte di un senatore per ciascun Gruppo - di presentare «proposte di modifica».
Sempre stando alle dichiarazioni rese alla stampa da parte dei Capigruppo, nonché del Ministro per i rapporti con il Parlamento, la proposta di calendario sarà discussa dall’Assemblea del Senato il prossimo martedì 7 maggio. In essa dovrebbe essere previsto l’esame del disegno di legge costituzionale, nel “testo A” deliberato dalla Commissione, a partire già dall’8 maggio, con ipotesi di conclusione entro il successivo 21 maggio.
In questo intervallo di tempo, già alquanto ristretto, vi sarebbero tuttavia alcuni giorni nei quali i lavori parlamentari saranno fermi o limitati a solo parte della giornata (in particolare: il 9 maggio, nell’anniversario del ritrovamento del corpo dell’on. Aldo Moro, l’Aula del Senato sarà impegnata per la giornata commemorativa delle vittime del terrorismo; la settimana successiva, invece, i lavori parlamentari dovrebbero essere concentrati soprattutto sul decreto-legge modificativo del c.d. “super bonus”). Questa serie di coincidenze, che limiterebbe significativamente i tempi d’esame, è stata duramente contestata dalle opposizioni.
Per parte della maggioranza invece, ove le ricostruzioni riportate fossero confermate (e sempre che l’Assemblea approvi senza modifiche), ne risulterebbe confermata l’intenzione di procedere parallelamente all’esame del ddl Calderoli sull’autonomia differenziata in discussione alla Camera e, per quanto riguarda il disegno di legge di riforma costituzionale, di concludere il primo passaggio parlamentare in Senato prima dello svolgimento delle elezioni europee dei prossimi 8 e 9 giugno.
Aggironamento del 24 aprile 2024
Approvato il testo in Commissione, senza ulteriori modifiche.
Nella seduta antimeridiana di oggi, 24 aprile 2024, la 1a Commissione del Senato ha approvato il testo del disegno di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica».
Il testo, coordinato con gli emendamenti approvati, è già stato reso disponibile dalla Commissione, anche a seguito dell’intervento tecnico del Servizio per la qualità degli atti normativi che ha apportato qualche forma di coordinamento testuale e di adeguamento linguistico. È altresì possibile consultarne la versione elaborata da questo Osservatorio, che reca anche indicazioni sulla provenienza di tali emendamenti e della seduta nella quale sono stati approvati.
Ripercorrendo poi l’iter dell’ultima settimana, l’esame degli emendamenti era stato concluso nella seduta pomeridiana del 17 aprile 2024. Già nella seduta antimeridiana del 17 aprile, il Presidente Balboni, alla luce delle osservazioni emerse durante l’ultimo ciclo di audizioni, aveva riportato l’intenzione del Governo e della maggioranza di apportare ulteriori correttivi al testo nel corso dell’esame in Assemblea. Inoltre, con riferimento al procedimento di esame della legge elettorale conseguente alla modifica costituzionale, lo stesso Presidente ha indicato l’ipotesi di attivarne l’iter subito dopo la conclusione della prima deliberazione ex art. 138 Cost. (e dunque a valle dell’approvazione da parte anche della Camera dei deputati, nonché dell’eventuale ulteriore passaggio parlamentare in Senato). Si è trattato di una indicazione di metodo parzialmente differente rispetto quanto dichiarato in passato, laddove si era lasciato intendere che sarebbe stata sufficiente la sola deliberazione del Senato in prima lettura.
Con riferimento alla seduta pomeridiana del 17 aprile, il sen. Pera aveva presentato l’ordine del giorno G/935/1/1ª, derivante dal ritiro dell’emendamento 4.0.5, nel quale si «esprime la necessità» che «nei Regolamenti parlamentari, sia riconosciuta la figura istituzionale del Capo dell'opposizione, disciplinandone le modalità di elezione - da parte dei parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere ai gruppi di opposizione - e le relative prerogative, con particolare riferimento al concorso nella formazione dell'ordine del giorno delle Camere». Si badi: come è evidente dal dispositivo, non si tratta di un ordine del giorno di istruzione al Governo, come di solito se ne incontrano nel procedimento legislativo. Si tratta piuttosto di un auspicio che la Commissione rivolge nei confronti dell’istituzione parlamentare, che gode dell’autonomia regolamentare entro la quale dovrebbero realizzarsi i contenuti dell’atto in parola.
L’ordine del giorno è poi stato approvato nella seduta notturna del 23 aprile successivo, occasione nella quale sono iniziate anche le dichiarazioni di voto ai fini del conferimento del mandato al relatore di riferire positivamente in Assemblea circa il testo approvato, alla luce anche delle modifiche apportate dalla Commissione. Dichiarazioni di voto che si sono concluse nella seduta mattutina del giorno successivo, con il voto sul mandato al relatore.
Aggiornamento del 17 aprile 2024
La garanzia delle opposizioni rimessa alla modifica dei regolamenti parlamentari. Mancano pochi emendamenti alle disposizioni transitorie per la conclusione dell’esame in Commissione.
Nella seduta pomeridiana del 10 aprile 2024, la 1a Commissione al Senato ha proseguito il dibattito sui contenuti del disegno di legge costituzionale, esaminando congiuntamente gli articoli aggiuntivi presentati in relazione all’art. 4 e alcuni articoli aggiuntivi presentati in relazione all’art. 1, che erano stati precedentemente accantonati in quanto relativi alla disciplina di uno statuto dell’opposizione, e dunque da trattare successivamente alla definizione dei contenuti dell’art. 94 Cost.
In relazione all’emendamento 4.0.4 dei senn. Boccia ed altri - in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri renderebbe, prima e dopo lo svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, comunicazioni al Parlamento in seduta comune - il Presidente Balboni, in qualità di relatore, ha espresso un parere contrario non per questioni di merito, bensì per questione di metodo relativo al perimetro della riforma. Ha specificato infatti che, sulla base della pregressa esperienza repubblicana, una riforma costituzionale troppo ampia rischierebbe di essere difficilmente compresa dal corpo elettorale. Pertanto, risulterebbe essenziale il principio di metodo in base al quale circoscrivere l’area di intervento del disegno di legge costituzionale. L’emendamento in questione è stato dunque respinto dalla Commissione.
Inoltre, in relazione a possibili interventi migliorativi nel campo della tecnica legislativa e con riferimento all’emendamento 4.2000, il sen. Pera, durante la seconda seduta pomeridiana del 9 aprile 2024, aveva avanzato la proposta di eleminare la virgola dopo le parole «In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto». La modifica servirebbe, secondo il proponente, ad evitare l’interpretazione per la quale si possa avviare un dibattito parlamentare che abbia per oggetto il tema dello scioglimento anticipato delle Camere che, secondo la ratio della nuova disposizione, si riterrebbe essere una questione squisitamente affidata alla valutazione del Presidente del Consiglio eletto e al confronto con il Presidente della Repubblica.
La considerazione svolta dal sen. Pera segnala un aspetto di un tema più generale, attinente alla linearità del drafting delle modifiche all’art. 94 Cost. Infatti, sarebbe stato forse meglio disgiungere nettamente – in due periodi distinti – il caso delle dimissioni del Presidente del Consiglio eletto dalle ulteriori eventualità (morte, impedimento permanente, revoca), indicando per ciascuna categoria il percorso procedurale conseguente, e poi indicare in un ulteriore periodo che il subentro di un diverso Presidente del Consiglio possa avvenire una sola volta nel corso della legislatura.
Quanto invece agli interventi relativi allo statuto delle opposizioni, nel dettaglio, si trattava delle proposte nn. 1.0.2, sei senn. Maiorino ed altri (modificativa dell’art. 64 Cost., al fine di inserire una riserva di regolamento sulla garanzia dei diritti delle opposizioni), 1.0.3 dei senn. Calenda ed altri (che rimetteva ai regolamenti la fissazione di «modalità e limiti per la posizione della questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di singoli articoli ed emendamenti»), 1.0.9 dei senn. Boccia ed altri (che introduceva una “corsia preferenziale” per una serie di disegni di legge, nonché l’ipotesi di una nuova procedura per l’approvazione di alcune proposte legislative da parte del Parlamento in seduta comune), e 1.0.20 dei senn. Boccia ed altri (tesa all’introduzione della possibilità di istituire commissioni d’inchiesta da parte dell’opposizione, attraverso la richiesta di un terzo dei componenti di una Camera). Tali proposte sono state discusse insieme alla proposta n. 4.0.5 del sen. Pera, tesa all’istituzione della figura del «capo dell’opposizione».
Il Presidente, nonché relatore, sen. Balboni ha ribadito il parere contrario sulle proposte di opposizione. Quanto all’emendamento del sen. Pera, in un primo momento, relatore e Governo si sono rimessi alla Commissione. Poi, dopo una breve sospensione della seduta, nel corso della quale si è svolto un vertice di maggioranza, il parere è mutato in un invito al ritiro della proposta, che per altro non incontrava nemmeno il favore delle opposizioni, le quali non ne condividevano l’approccio leaderistico di un confronto tra un Presidente del Consiglio direttamente eletto e un capo dell’opposizione. Il sen. Pera ha quindi proceduto al ritiro dell’emendamento, riservandosi di ripresentarlo sotto forma di ordine del giorno, verosimilmente al fine di rimettere alla disciplina dello statuto delle opposizioni da parte dei regolamenti parlamentari senza un parallelo intervento della fonte costituzionale.
Inoltre, la Commissione ha deliberato un nuovo, breve, ciclo di audizioni, al fine di «acquisire elementi istruttori […] alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione». Sono così intervenuti, nella giornata del 16 aprile 2024, i proff. Enzo Cheli e Francesco Saverio Marini (qui il video), nonché i Michele Belletti, Roberta Calvano, Ugo De Siervo e Felice Giuffrè (qui il video).
Nella seduta antimeridiana del 17 aprile, infine, la Commissione ha proceduto all’esame della massima parte degli emendamenti presentati in relazione all’art. 5 del disegno di legge costituzionale, che reca disposizioni transitorie circa la permanenza in carica dei senatori a vita dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale che abroga il secondo comma dell’art. 59 Cost., nonché il differimento dell’applicazione delle modifiche recate dal testo alla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere.
Quest’ultimo aspetto merita forse un breve approfondimento. Si tratta certamente di una disposizione indispensabile, la cui mancanza potrebbe paralizzare l’assetto istituzionale nel momento in cui entrasse in vigore la modifica costituzionale e non ancora la disciplina elettorale ad essa conseguente. In parte, una analoga disposizione era contenuta nell’art. 41 del testo approvato in seconda deliberazione dalle Camere nella XVII legislatura e rigettato dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, seppure – proprio in relazione alla disciplina elettorale – vi fu la scelta di “anticipare” l’approvazione della legge elettorale per la Camera dei deputati (notoriamente, la legge n. 52 del 2015) in un testo che sarebbe stato astrattamente applicabile anche in assenza di riforma costituzionale, ma che evidentemente acquistava un proprio senso solo congiuntamente ad essa.
Volendo, una strategia differente è stata seguita invece in relazione alla modifica costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, in relazione alla quale fu dapprima approvata una modifica legislativa che trasformava da numeri assoluti in percentuali il rapporto tra collegi uninominali e plurinominali (la legge n. 51 del 2019, finalizzata appunto ad «assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero di parlamentari»), che avrebbe dispiegato i propri effetti «qualora, entro ventiquattro mesi dalla [sua] entrata in vigore [, fosse]promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione».
Ad ogni buon conto, tornando al disegno di legge costituzionale in discussione, la Commissione ha esaminato e respinto pressoché tutti gli emendamenti presentati, che per altro erano in numero limitato a seguito del vaglio di ammissibilità e proponibilità effettuato dalla Presidenza. A quanto risulta, ne residuano ancora poche unità, alcuni meramente formali e altri, presentati dalle opposizioni, finalizzati a elevare il quorum di approvazione della legge elettorale (a due terzi, secondo l’emendamento n. 5.604 dei senn. Valente ed altri; a tre quinti, per l’emendamento n. 5.605 dei senn. Rando ed altri; a maggioranza assoluta, per l’emendamento n. 5.606 dei senn. Furlan ed altri) o a rinviare ulteriormente l’operatività delle modifiche apportate, alla seconda legislatura successiva (benché attraverso una formulazione non particolarmente felice, emendamento n. 5.571 dei senn. De Cristofaro ed altri).
Nel file .pdf dell'Osservatorio si trova il link per la consultazione del testo a fronte, aggiornato agli ultimi emendamenti approvati.
Aggiornamento del 10 aprile 2024
Approvato l’emendamento modificativo dell’art. 4 (incidente sull’art. 94 Cost.). Verso una differenziazione tra le cause di cessazione del mandato governativo.
La 1a Commissione al Senato ha proseguito il dibattito sui contenuti dell’art. 4 del disegno di legge costituzionale, modificativo dell’art. 94 Cost., rigettando numerosi subemendamenti esaminati in relazione all’emendamento 4.2000 del Governo e accogliendo invece – nella 1° seduta pomeridiana del 9 aprile – il subemendamento 4.2000/49 dei senn. De Cristofaro et alii. Obiettivo del subemendamento è la soppressione della parola «volontarie», al fine di ampliare la possibilità per il Presidente del Consiglio di richiedere lo scioglimento delle Camere indipendentemente dalla causa che aveva condotto alle dimissioni.
Al fine di comprendere le motivazioni alla base del voto dalla Commissione, è forse utile richiamare le considerazioni svolte dal Presidente Balboni in occasione della precedente seduta antimeridiana del 4 aprile, quando ha avuto modo di chiarire (a seguito di numerose richieste sollevate in proposito da parte dei gruppi di opposizione e di alcune puntualizzazioni fornite da parte di esponenti di maggioranza) che, nella prospettiva indicata dalla proposta in discussione, si giungerebbe a una netta distinzione tra le conseguenze di ciascuna delle diverse cause di termine del mandato del Governo. Solo in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, o di una seconda reiezione della mozione di fiducia “iniziale”, si verificherebbe un vero e proprio simul stabunt simul cadent, conducendo così allo scioglimento delle Camere (che, per altro, alla luce delle modifiche già apportate all’art. 89 Cost. risulterebbe per il Presidente della Repubblica un «atto dovuto»). Diversamente, in caso di dimissioni volontarie, o anche in caso di reiezione di una questione di fiducia, il Presidente Balboni ha ipotizzato una ascrizione a possibili «incidenti di percorso» - per il quale il modello simul simul risulterebbe «inopportuno» vista la considerazione della stabilità, da parte della maggioranza, come «valore prioritario» - ai quali applicare il disposto risultante dall’emendamento governativo 4.2000, a questo punto come modificato dal subemendamento citato. In sintesi, quale che sia la causa delle dimissioni del Presidente del Consiglio - dimissioni volontarie, dimissioni a seguito della reiezione della mozione di fiducia “iniziale”, dimissioni a seguito della reiezione di una questione di fiducia posta dal Governo - ne seguirebbe un passaggio parlamentare. In particolare, nei casi di dimissioni volontarie e di dimissioni legate ad un voto su questione di fiducia, seguirebbe un passaggio parlamentare di «informativa» (che non sembra precludere del tutto una qualche discussione), riservando poi allo stesso Presidente del Consiglio dimissionario la possibilità di proporre al Presidente della Repubblica di procedere allo scioglimento delle Camere.
Resta tuttavia da capire, come si anticipava già in questa sede, se lo specifico riferimento al «Presidente del Consiglio eletto» da parte dell’emendamento governativo precluda la possibilità di avanzare tale proposta all’eventuale Presidente del Consiglio “subentrato” in corso di legislatura, secondo quanto previsto dall’ultimo comma recato dal medesimo emendamento («Qualora non eserciti tale facoltà [ossia la proposta di scioglimento] e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio»).
È interessante notare come fossero emerse, nel corso delle sedute, secondo quanto esposto dal Presidente Balboni in qualità di relatore, alcune considerazioni di principio circa la futura legge elettorale. In particolare, nella seduta pomeridiana del 3 aprile, il Presidente aveva espresso la concreta possibilità di una legge elettorale basata su un premio di maggioranza con soglia di sbarramento non inferiore al 40%, connesso al ballottaggio tra i primi due candidati al ruolo di Presidente del Consiglio. Tali elementi risulterebbero «coerenti con gli obiettivi prefissati» dalla riforma costituzionale e funzionali, nell’ottica della maggioranza, al raggiungimento di una democrazia con bipolarismo consolidato secondo il principio dell’alternanza. Nella stessa seduta, il Ministro Casellati aveva inoltre sottolineato alcune criticità da risolvere, tra le quali spicca l’incidenza del voto dei residenti all’estero.
Lo stesso Ministro, in occasione della seduta pomeridiana del 2 aprile, aveva ribadito alcune considerazioni di metodo svolte dal Governo, tra le quali la volontà di usufruire dei rilievi formulati dalle opposizioni nel corso del dibattito in Commissione. Secondo quanto riportato, sarebbero da ascriversi a tale obiettivo alcune proposte emendative come l’espunzione dal testo della soglia numerica del premio di maggioranza (originariamente fissata al 55%) e l’introduzione del limite dei mandati consecutivi per il Presidente del Consiglio.
Nel corso della seduta notturna del 9 aprile 2024 è stato concluso l’esame dei subemendamenti all’emendamento governativo 4.2000, che è stato poi approvato nella seduta antimeridiana del giorno successivo. Sono state così esaurite le votazioni in relazione agli emendamenti riferiti al testo dell’art. 4.
Alla luce della prassi della Commissione di non procedere al voto sull’articolo come risultante dall’approvazione di singoli emendamenti (così anche da lasciare aperta la possibilità di coordinamenti successivi), a seguire è iniziato l’esame degli articoli aggiuntivi all’art. 4, tra i quali si segnala la proposta n. 4.0.5 del sen. Pera, tesa all’istituzione della figura del «capo dell’opposizione».
Infine, l’Ufficio di Presidenza, in relazione alla programmazione dei lavori, ha stabilito che, nella giornata di martedì 16 aprile, si procederà all’audizione di sei ulteriori costituzionalisti (tre proposti dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di opposizione), al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori sul disegno di legge risultante dagli emendamenti finora approvati. Nel registrare una importante accelerazione da parte della Commissione, si comunica che è stato stabilito che la votazione del mandato al relatore avverrà nella giornata di martedì 23 aprile.
Nel file .pdf dell'Osservatorio si trova il link per la consultazione del testo a fronte, aggiornato agli ultimi emendamenti approvati.
Aggiornamento del 3 aprile 2024
Primo voto parlamentare che inserisce nel testo l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. Aggiornato il testo a fronte del ddl, coordinato con le modifiche approvate.
A cavallo della sospensione dei lavori per le festività pasquali, la discussione in 1a Commissione al Senato è entrata nel vivo, giungendo, nella seduta pomeridiana del 2 aprile 2024, all’approvazione della proposta governativa di sostituzione integrale dell’art. 92 Cost.
Già in precedenza, nella 2° seduta antimeridiana del 27 marzo precedente, era stato approvato - all’unanimità - il subemendamento 3.2000/444, dei senn. Durnwalder et aal., che inserisce, in coda al terzo comma, il principio del rispetto delle minoranze linguistiche in relazione alla legge che disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio. In questa occasione, di fronte alla ribadita preoccupazione delle opposizioni di un possibile completamento “al buio” dei lavori della Commissione in merito alla mancata discussione nel dettaglio sulla legge elettorale, il Presidente Balboni in qualità di relatore ha ribadito il principio di metodo circa l’impossibilità di formalizzare un disegno di legge elettorale senza una riforma costituzionale approvata. Una considerazione analoga a quanto espresso dal Ministro Alberti Casellati nella seduta pomeridiana del 26 marzo, nella quale ha fatto presente la necessità di disporre anteriormente di un quadro consolidato della riforma costituzionale, in modo da conoscere i principi a cui la legge elettorale si dovrà conformare.
Quello della seduta pomeridiana del 2 aprile risulta, dunque, il primo voto parlamentare in favore dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio. Rispetto al testo originario contenuto nel disegno di legge governativo vi sono diverse novità. Anzitutto, sparisce l’identificazione in Costituzione dell’entità del premio di maggioranza (che il testo originario fissava nel 55% dei seggi in ciascuna Camera), rimandando dunque tale scelta alla legge elettorale. In relazione a questa, secondo il disposto approvato, si prevede che essa debba disciplinare sia l’elezione delle Camere, sia quella del Presidente del Consiglio, ai fini di una loro elezione contestuale (il riferimento all’«unica scheda», comparso unicamente nelle bozze circolate informalmente dopo la deliberazione del disegno di legge costituzionale in Consiglio dei ministri, non è mai formalmente comparso nel testo trasmesso al Senato).
Come si era accennato, nonostante l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il testo dell’art. 92 come in ipotesi modificato (all’ultimo comma) conserva in capo al Presidente della Repubblica un potere di conferimento dell’«incarico di formare il Governo», benché la nuova formulazione dell’art. 89 Cost., come risultante dall’approvazione dell’emendamento 2.0.1 (testo 3) del sen. Pera, parli di «nomina» del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l’altro escludendo per questo atto l’obbligo di controfirma. È forse possibile ricondurre a sistema queste diverse formulazioni ritenendo che, ove «eletto», il Presidente del Consiglio non debba essere ulteriormente «nominato», e che dunque il riferimento all’art. 89 Cost. sia limitato ai casi di subentro in corso di legislatura da parte di un diverso soggetto nell’incarico di Presidente del Consiglio. Ove così fosse, tuttavia, sempre all’ultimo comma dell’art. 92 Cost., si prevede la nomina e la revoca (quest’ultima non prevista dall’originario disegno di legge governativo) dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio eletto. Volendo, per altro, visto l’esplicito riferimento alla proposta di nomina e revoca dei Ministri da parte del «Presidente del Consiglio eletto» non è chiaro se tale potere si estenda anche in caso di subentro da parte di un ulteriore Presidente del Consiglio che non fosse altrettanto «eletto» direttamente dal popolo.
A tale proposito, è interessante registrare la valutazione favorevole (seppur «con mugugno e speranza») all’emendamento 3.2000 da parte dello stesso sen. Pera (FdI). Questi, ribadendo talune perplessità, ha sottolineato come il conferimento dell’incarico al Presidente del Consiglio eletto possa correre il rischio di indebolire la legittimazione derivante dall’elezione diretta, in quanto si scontrerebbero due legittimazioni differenti: quella di derivazione popolare e quella di derivazione parlamentare. Ad ogni buon conto, sul punto sarà decisivo il dibattito sui contenuti dell’art. 4 del disegno di legge, modificativo dell’art. 94 Cost.
Il dibattito è poi proseguito nella seduta antimeridiana del 4 aprile, occasione nella quale è stato discusse e approvato l’emendamento governativo 3.0.2000, teso al coordinamento dell’art. 57 Cost. con la modifica apportata all’art. 92 citata sopra: si inserisce infatti un riferimento al premio di maggioranza quale limite (insieme alla già presente riserva per i seggi della circoscrizione estero) all’elezione a base regionale.
Si è così concluso il dibattito sull’art. 3 e sono quindi stati espressi i pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 4.
Nel file .pdf dell'Osservatorio si trova il link per la consultazione del testo a fronte, aggiornato agli ultimi emendamenti approvati.
Aggiornamento del 27 marzo 2024
Prosegue il dibattito in Commissione. Da oggi, settimanalmente, questo Osservatorio metterà a disposizione un testo del ddl cost, aggiornato agli emendamenti nel frattempo approvati.
La discussione in 1a Commissione al Senato è proseguita con la reiezione di numerosi subemendamenti alla proposta governativa di sostituzione integrale dell’art. 92 Cost.
Le posizioni tra maggioranza e opposizione continuano ad essere distanti e la discussione si è ulteriormente irrigidita quando il dibattito ha iniziato a lambire il rapporto tra la riforma costituzionale in discussione e le prospettive di riforma elettorale. Se le opposizioni hanno lamentato il rischio di una legge elettorale che consenta l’elezione di un Presidente del Consiglio ad opera di una “sparuta minoranza” e la possibilità di delineare Parlamento in posizione di subalternità rispetto al Presidente eletto, la maggioranza, al contrario, ha ribadito di percepire in maniera virtuosa il legame tra la figura del nuovo Presidente del Consiglio e il Parlamento. Il Ministro Alberti Casellati, intervenendo in Commissione, ha portato avanti la linea secondo cui la modifica costituzionale consentirebbe l’introduzione di un modello «definibile come “neo-parlamentare”, incentrato sul rapporto di fiducia intercorrente tra Presidente del Consiglio eletto e le due Camere». Nella seduta pomeridiana del 20 marzo 2024, il sen. De Cristoforo ha inoltre sostenuto che l’irrigidimento del meccanismo fiduciario costruito, tra le altre cose, con lo scopo di impedire la formazione di cosiddetti “governi tecnici”, non sarebbe coerente con le modifiche all’art. 94 che, a suo dire, non eliminerebbero del tutto tale possibilità.
Il Ministro Alberti Casellati ha poi rimandato la proposta governativa sulla legge elettorale successivamente all’approvazione in prima lettura del disegno di legge costituzionale. A tale proposito, nella seduta antimeridiana del 25 marzo, il sen. Tosato (Lega) ha espresso l’auspicio relativo all’inizio dello svolgimento dell’esame di un disegno di legge elettorale prima dell’approvazione definitiva del ddl A.S. 935, avanzando l’ipotesi di un «ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto più voti per il premio di maggioranza parlamentare».
Si è altresì registrata la rassicurazione, da parte del Presidente della Commissione, nonché relatore del provvedimento, congiunta a quella del Ministro Alberti Casellati, nel senso di una prosecuzione del regolare esame del provvedimento presso la Commissione. Tale comunicazione è presumibilmente da ritenersi in risposta alle recenti dichiarazioni rese dal Ministro Calderoli circa la possibilità di discussione in Aula del testo senza che sia stato votato un mandato al relatore.
Sperando di fare cosa gradita ai lettori di questo Osservatorio, e alla luce del consolidamento progressivo dei contorni dell’intervento che si va delineando, a partire da questa settimana sarà proposta una versione del ddl governativo, aggiornato con gli emendamenti progressivamente approvati. Si tratta ovviamente di un lavoro di mero ausilio per coloro che sono interessati a seguire l’avanzamento del dibattito. Lo schema è consultabile al link presente nel file .pdf dell'osservatorio.
Aggiornamento del 20 marzo 2024
Approvati emendamenti di Governo e maggioranza che indirizzano definitivamente i contenuti della riforma.
Come anticipato in occasione dell’ultimo aggiornamento di questo Osservatorio, la 1a Commissione del Senato ha approvato l’emendamento 2.0.1 del sen. Pera in una ulteriore riformulazione (testo 3) presentata nel corso della seduta. L’obiettivo è rimasto quello di modificare l’art. 89 della Costituzione, sostituendone il primo comma al fine di elencare quegli atti del Presidente della Repubblica che diverrebbero non soggetti a controfirma. Si tratta, nel dettaglio, degli atti riguardanti «la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere». Peraltro, è interessante notare come dall’ultima riformulazione del testo dell’emendamento sia stato espunto il riferimento al decreto di scioglimento delle Camere. La motivazione dell’espunzione, stando a quanto affermato in Commissione dal proponente, riguarderebbe il rischio di introduzione nel testo costituzionale di due tipologie di scioglimento: una come “atto dovuto” e un’altra come atto discrezionale del Presidente della Repubblica. Con tale riformulazione, pertanto, il decreto di scioglimento sembrerebbe confermarsi come atto complesso.
Oltre a considerazioni di carattere generale sulla innovazione recata dalla modifica approvata, risulta forse singolare che, nonostante l’obiettivo della riforma sia quello di giungere a una elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, evidentemente residui un potere (formale) di nomina in capo al Presidente della Repubblica. Alla luce di questa considerazione, peraltro, risulta meno comprensibile uno degli argomenti recati a sostegno dell’emendamento approvato, secondo cui l’eliminazione della controfirma costituirebbe il riconoscimento di una più ampia sfera di autonomia per il capo dello Stato. Al limite, questa parte può essere intesa nel senso di superare quella aporia necessaria ad ammettere che l’atto di controfirma della nomina del Presidente del Consiglio sia effettuato dallo stesso soggetto nominato, che quindi acquista paradossalmente il potere di controfirmare proprio a seguito dell’atto stesso.
Oltre all’emendamento citato è stato approvato nella stessa seduta antimeridiana del 14 marzo l’emendamento governativo 2.2000, teso a modificare l’art. 88 Cost. nel senso di chiarire che nel “semestre bianco” il Presidente della Repubblica possa sciogliere le Camere quando ciò costituisca «atto dovuto». Come ha chiarito il Ministro Alberti Casellati, tale modifica è stata ritenuta necessaria come «coordinamento» (evidentemente preventivo) con le modifiche ipotizzate all’articolo 94 mediante l’ulteriore proposta governativa n. 4.2000, là dove si prevede la possibilità che lo scioglimento delle Camere costituisca un atto dovuto in caso di sfiducia votata da una delle Camere. In questo caso, sarebbe stato forse più opportuno recare i contenuti dell’emendamento 2.2000 in un “conseguentemente” in calce alla proposta emendativa “principale”, se non altro per evitare di vincolare così il prosieguo dell’esame e, di fatto, impedire che gli stessi contenuti dell’art. 4 della proposta di legge costituzionale finiscano per divenire indisponibili alla stessa Commissione.
Nella seduta antimeridiana del 20 marzo 2024 è iniziato l’esame degli emendamenti all’art. 3 della proposta di legge costituzionale. In quella e nelle due ulteriori sedute sono stati esaminati, e respinti, circa 70 subemendamenti all’emendamento governativo 3.2000, che reca le disposizioni sull’elezione diretta del Presidente del Consiglio. Ne risultano presentati e non dichiarati improponibili o inammissibili alcune centinaia, ma l’impressione è che sarà possibile esaurirli nel giro di poche altre sedute, per poi procedere alla votazione sulla proposta governativa che avrebbe effetti preclusivi (in quanto formulata come integralmente sostitutiva dell’articolo) su tutte le ulteriori proposte emendative presentate al medesimo art. 3.
Aggiornamento del 13 marzo 2024
Proseguono le votazioni, senza compromessi tra maggioranza e opposizioni. Verso una elencazione di atti non soggetti a controfirma.
Nell’ultima settimana la 1° Commissione del Senato ha proseguito a ritmi abbastanza sostenuti l’esame del disegno di legge di revisione costituzionale. Le posizioni reciproche di maggioranza e opposizioni sembrano irrigidirsi progressivamente e l’ipotesi di una soluzione partecipata di compromesso sembra sempre più improbabile.
L’avanzamento della discussione ha portato a esaurire l’esame dell’articolo 1 e di buona parte degli emendamenti all’articolo 2. Tra le proposte emendative ad essi riferite ne sono state accantonate alcune, relative all’inserimento in Costituzione di elementi dello statuto delle opposizioni, ma per il resto relatore e Governo hanno dato parere favorevole unicamente alle proposte di maggioranza (nonché a uno di Italia-Viva). Tra questi si segnala l’emendamento 2.0.1(testo 2), presentato dal sen. Pera, finalizzato alla modifica dell’art. 89 della Costituzione nella parte in cui si inserisce al primo comma la disciplina degli atti del Presidente della Repubblica non soggetti a controfirma. Tale proposta di modifica, infatti, in caso di approvazione, prevedrebbe che non siano «controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, il decreto di scioglimento delle Camere, salvo che lo scioglimento non costituisca atto dovuto, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere».
La Commissione ha così respinto tutti gli altri emendamenti, tra i quali i numerosi articoli aggiuntivi proposti all’art. 1 che intendevano ampliare il perimetro della riforma. Ne è risultata una qualche aporia, come nel caso dell’approvazione dell’emendamento 02.1 dei senn. Enrico Borghi e Musolino (IV), finalizzato a posticipare dal quarto al settimo scrutinio l’abbassamento del quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica, mentre è stato respinto l’emendamento 1.0.1 dei senn. Boccia (PD) ed altri finalizzato all’inserimento in Costituzione di quorum per l’elezione dei Presidenti delle Camere, più alti di quelli attualmente previsti dai regolamenti.
Questa settimana la discussione è entrata ulteriormente nel vivo, con l’analisi dei subemendamenti all’emendamento governativo 2.2000, che inserisce la qualifica dello scioglimento delle Camere come «atto dovuto», anticipando poi i contenuti dell’ulteriore emendamento 3.2000, che riscrive completamente l’art. 92 Cost. Finora, tutti i subemendamenti trattati (circa 90) sono stati respinti.
Aggiornamento del 6 marzo 2024
Iniziata la fase della votazione in Commissione.
L’avvio della fase dei pareri e delle votazioni sui circa 800 emendamenti e subemendamenti rimasti nel fascicolo a seguito della decisione su inammissibilità e improponibilità era prevista per la scorsa settimana. Tuttavia, come si è già riportato, anche a causa di una indisposizione del Presidente (nonché relatore) Balboni, sono stati effettuati ripetuti rinvii protrattisi fino alla data odierna, nonostante il rientro del Presidente Balboni nelle attività della Commissione già dalla metà della scorsa settimana.
Nella seduta antimeridiana di oggi, 6 marzo 2024, è finalmente iniziato il confronto sulle singole proposte. In attesa della pubblicazione del resoconto stenografico, è emerso che durante i lavori della seduta n. 181, durati dalle 9.10 alle 11.55, è stato completato l’esame degli emendamenti all’articolo 1. In particolare, è stato approvato un primo emendamento (in realtà assolutamente formale): si tratta dell’1.169 dei senn. De Cristofaro e altri, relativo alla sostituzione della rubrica dell’articolo 1, da «Modifica all’articolo 59 della Costituzione» a «Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione». Gli ulteriori emendamenti all’art. 1 sono stati dichiarati preclusi o respinti. Restano tuttavia da votare i 21 articoli aggiuntivi proposti in relazione all’articolo 1 (proposte da 1.0.1 a 1.0.21), per massima parte finalizzati ad estendere il perimetro del disegno di legge costituzionale, intervenendo su ulteriori disposizioni della Costituzione finora non oggetto di intervento.
Si sono altresì manifestati dei malumori tra i gruppi di opposizione, i quali hanno lamentato una mancanza di disponibilità al confronto da parte della maggioranza.
Ulteriori avanzamenti si sono registrati nelle sedute convocate per le 13.30 e per le 20.00 di oggi.
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Annex
(09/10/2024)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Liberare Prometeo? Gli spazi giuridici per la libertà di ricerca tra visioni apocalittiche e rappresentazioni salvifiche della Scienza
Enna, 30 ottobre 2024 (09/10/2024)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 476 del 2 agosto 2024 [10042438]- Vaccinazione anti papilloma virus e trattamento di dati sanitari. La posizione del Garante privacy sull’art. 4-bis della legge della Regione Puglia n. 1/2024
S. Corso (08/10/2024)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Massimo Condinanzi e Andrea Biondi in Corte di Giustizia dell'Unione europea
(08/10/2024)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Osservatorio di ottobre 2024
Osservatorio di diritto sanitario (08/10/2024)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Osservatorio di diritto sanitario - ottobre 2024
(08/10/2024)
Giurisprudenza - Italia - Consiglio di Stato - Organizzazione sanitaria
Consiglio di Stato, Sentenza n. 7060/2024, Sulla stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.75/2017
E. Fabbricatore (08/10/2024)
Giurisprudenza - Italia - Consiglio di Stato - Organizzazione sanitaria
Consiglio di Stato, Sentenza n. 7089/2024, L’inclusione scolastica in favore dei minori disabili incontra il limite delle risorse economiche disponibili del Comune
S. del Grosso (08/10/2024)