Con il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation - GDPR), inizia una nuova era per i diritti dei cittadini europei nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e le imprese. Il Regolamento rappresenta un prezioso tentativo di armonizzazione della normativa in materia di privacy nei Paesi UE ed è volto a sviluppare un mercato unico digitale attraverso la creazione e la promozione di nuovi servizi, applicazioni, piattaforme e software. Il GDPR non prevede una apposita disciplina per il trattamento dei dati personali effettuati in ambito sanitario, ma contiene una pluralità di riferimenti specifici relativi all’applicazione di talune norme o istituti. Il legislatore comunitario, già al considerando 35, chiarisce che “nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro”… (segue)