In ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra marzo ed aprile, sono state adottate diverse disposizioni che hanno (allo stato, provvisoriamente) riscritto alcune regole del processo amministrativo, prevedendo in tutto il territorio nazionale misure straordinarie. In particolare, un primo intervento è stato effettuato con l’art. 3 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, il quale ha previsto: dall’8 al 22 marzo il rinvio di tutte le udienze pubbliche e camerali già pendenti. Per quanto riguarda le istanze cautelari è stato stabilito che le stesse sarebbero state decise con decreto monocratico “su richiesta anche di una sola delle parti”, il quale avrebbe poi fissato la trattazione collegiale a “data immediatamente successiva al 22 marzo 2020”; dal 22 marzo al 31 maggio il passaggio in decisione “sulla base gli atti” di tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, “salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti”… (segue)