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NUMERO 14 - 09/07/2008

 Prime riflessioni sull’art. 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90

Le ragioni che hanno spinto il Governo ad adottare il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, già delineate nella scelta del titolo, che si riferisce alle “misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania”, e poi esplicitate nei “considerando” del relativo preambolo, giustificano ampiamente la scelta di imprimere una svolta all’emergenza campana ricorrendo, anche in materia penale, alla decretazione d’urgenza. Ebbene, scendendo subito in medias res, le brevi note che seguono si riferiscono esclusivamente a quella sorta di sottosistema penal-processuale destinato a regolare i “procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania”, da taluni già definito come rito “vesuviano”, che è stato edificato dall’art. 3 del suddetto decreto-legge, e che è rimasto sostanzialmente invariato lungo il cammino parlamentare che lo sta conducendo verso una ormai certa conversione.
In particolare le varie disposizioni disseminate nel corpo del citato articolo 3 tendono a ridisegnare il profilo di tre istituti del rito penale, attribuendo le funzioni investigative, e, per l’effetto, anche quelle di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, rispettivamente al Procuratore della Repubblica ed ai magistrati del Tribunale di Napoli (a questo primo e poderoso intervento sono riconducibili il comma 1, 2 primo periodo, 3 e 4), assegnando la competenza a decidere sulle misure cautelari personali e reali al Tribunale di Napoli in composizione collegiale (come prevede il comma 2, secondo periodo) ed intervenendo sul regime del sequestro preventivo, che viene sottratto alla disponibilità del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria (così dispone il comma 2, terzo periodo), ed il cui perimetro applicativo viene limitato laddove abbia ad oggetto “aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all’articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato” (comma 8). A questi primi tre interventi si aggiunge la previsione di una disciplina transitoria (cui sono dedicati il comma 5 e 6), oltre ad una norma che individua i confini temporali della efficacia delle nuove disposizioni (comma 9) ed una statuizione dalla dubbia portata precettiva (relegata al comma 7).


(segue)



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