Fallimento e procedure concorsuali - Funzioni del comitato dei creditori - Vigilanza sull'operato del curatore fallimentare - Atti di straordinaria amministrazione di valore superiore a cinquantamila euro e transazioni (in specie, atto di transazione e vendita a trattativa privata di quota di beni immobili) - Previsione dell'autorizzazione del comitato dei creditori e della previa informativa al giudice delegato - Trasferimento dal giudice delegato al comitato dei creditori della potestà di autorizzare in via generale gli atti del curatore
In via subordinata: Fallimento e procedure concorsuali - Vigilanza sull'operato del curatore fallimentare - Assoggettamento degli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore a cinquantamila euro e delle transazioni (in specie, atto di transazione e vendita a trattativa privata di quota di beni immobili) all'autorizzazione del comitato dei creditori, previa informativa al giudice delegato - Omessa attribuzione al giudice delegato del potere di impedire il perfezionamento di un atto ritenuto illegittimo o contrario agli interessi della generalità dei creditori ovvero del fallito.
(man. inamm.)
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