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di Fabrizia Covino
Il criterio della standardizzazione dei costi e i meccanismi perequativi nel disegno di legge di delega per l’attuazione dell’art. 119 Cost.
Nella prospettiva giuspubblicistica le relazioni finanziarie tra centro e periferia che trovano il loro fondamento nelle carte costituzionali, non si svolgono in un vuoto istituzionale. Al contrario, esse sono connesse ai principi fondamentali della forma di Stato intesa in senso lato che consente di declinarle secondo una versione solidaristica e cooperativa ovvero secondo un’opposta versione competitiva.
Nel nostro ordinamento, le relazioni intergovernative finanziarie definite dall’art. 119 Cost. sono informate al rispetto del principio pluralistico e autonomistico, nel quadro della tutela dell’unità e indivisibilità dell’ordinamento di cui all’art. 5 Cost., e del principio solidaristico sancito all’art. 2 della Costituzione.
Il condizionamento della forma di Stato sulle relazioni intergovernative e sulle scelte assiologiche che simile legame impone, in termini di tutela della coesione economica e sociale nell’ordinamento, deve raffrontarsi però con un altro aspetto. Non si può, infatti, trascurare il ricorso sempre più incisivo ad indicatori per misurare l’operato delle amministrazioni, in ossequio al principio di efficienza e di razionalità nelle scelte pubbliche.
Le politiche pubbliche, infatti, sono condizionate sempre più da indici e da parametri in grado di misurare i costi delle amministrazioni nell’erogazione dei servizi ai cittadini. Le ragioni di questa tendenza sono rinvenibili nella progressiva contrazione delle risorse disponibili per i pubblici poteri e nella molteplicità di interessi che si contrappongono nella società complessa, dando luogo ad una riduzione della discrezionalità delle scelte politiche sul quomodo. Nel contesto delle relazioni intergovernative, simili criteri vengono impiegati per misurare l’esercizio delle attribuzioni costituzionalmente garantite dei livelli territoriali, rispondendo a ragioni finanziarie e di bilancio.
Il presupposto per l’esercizio dell’autonomia costituzionalmente garantita di regioni ed enti territoriali è basato sul binomio risorse – funzioni, dal momento che il quarto comma dell’art. 119 Cost. definisce le entrate dei livelli di governo come lo strumento per finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, introducendo nella Carta costituzionale il principio dell’autosufficienza finanziaria. Con la riforma del titolo V, inoltre, il finanziamento delle funzioni non soggiace unicamente al criterio della copertura delle spese previste. Il meccanismo opera alla rovescia, vale a dire che le decisioni sulle entrate devono essere precedenti a quelle di spesa, fatto salvo – con alcuni correttivi – il finanziamento delle funzioni legate alla tutela dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali di cui al secondo comma, lett. m), dell’art. 117 Cost.
(segue)
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