stato » dottrina
-
di Juri Rosi
La riforma delle Comunità montane
La potestà legislativa regionale in materia di comunità montane ha ricevuto legittimazione dalla legge statale istitutiva delle stesse, che le qualificava come enti locali associativi, disciplinati e costituiti con legge regionale. La legislazione successiva non ha mutato l’impianto iniziale, al punto che è chiaramente positivizzata la competenza della legge regionale a disciplinare tutti gli aspetti caratterizzanti l’ente montano.
Lo spazio di manovra a disposizione del legislatore regionale deve essere analizzato alla luce del mutato riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni determinato dalla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione. Non sembra infatti ancora risolta la questione relativa alla fonte attualmente competente a disciplinare le comunità montane.
Alla legislazione residuale regionale spetta la disciplina di tutte le materie non espressamente riservate in via concorrente o esclusiva allo Stato. Quest’ultimo, per espressa previsione costituzionale, è l’unico soggetto competente in relazione alla legislazione elettorale, agli organi di governo ed alle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane” (art. 117, co. 2, lett. p), della Costituzione ).
La questione che anima il dibattito consiste nel trattamento da riservare alle forme associative degli enti locali, nel senso della loro riconducibilità alla competenza legislativa statale, piuttosto che a quella regionale. Il nocciolo del problema, a voler semplificare, può essere individuato nel tipo di interpretazione che si fornisce dell’art. 117, co. 2, lett. p) della Costituzione.
Un’interpretazione restrittiva della clausola in esame comporta la sua riferibilità esclusivamente nei confronti di comuni, province e città metropolitane. La naturale conseguenza è rappresentata dalla perdita della potestà legislativa da parte dello Stato nei confronti delle forme associative degli enti menzionati. Dato che il nuovo art. 117 della Costituzione non indica espressamente le comunità montane né tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di competenza concorrente tra Stato e regioni, non resta che riferirne l’intera disciplina alla competenza residuale regionale.
(segue)
ITALIA - DOTTRINA
Decisione algoritmica, discrezionalità e sindacato del giudice amministrativo
Giovanni Botto (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Considerazioni generali sull’organizzazione amministrativa
Andrea Carbone (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Emergenze e tutela dell’ambiente: dalla “straordinarietà” delle situazioni di fatto alla “ordinarietà” di un diritto radicalmente nuovo
Marcello Cecchetti (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Il dibattito sull’islam nelle riviste italiane di diritto ecclesiastico tra 2005 e 2017
Matteo Corsalini (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Dignità e articolo 41 della Costituzione italiana: proposta di una nuova chiave di lettura
Sonia Fernández Sánchez e Sergio Gamonal Contreras (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
L’intelligenza artificiale nell’attività amministrativa: principî e garanzie costituzionali nel passaggio dalla regula agendi alla regola algoritmica
Michele Francaviglia (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
Libertà e limiti della comunicazione nello spazio pubblico digitale
Maria Chiara Girardi (23/07/2024)
ITALIA - DOTTRINA
La procura europea sfide e prospettive per la protezione degli interessi finanziari dell’UE
Daniela Mainenti e Sergio Santoro (23/07/2024)