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FOCUS - Semplificazione e qualità della normazione

 Procedimento 'taglia-leggi': profili problematici

Il comma 16 dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) dispone che:<<Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate>>. Si tratta manifestamente di una abrogazione generale (o generalizzata) – disposta con legge – di tutte le disposizioni legislative (c. d. taglia-leggi) anteriori al 1° gennaio 1970 con l’esclusione dei “gruppi” di disposizioni indicati nel successivo comma 17 (c. d. settori esclusi) (tra le quali l’insieme delle <<disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14>>: comma 17 lett. g).
Com’è noto, l’abrogazione non elimina l’efficacia delle disposizioni legislative abrogate, ma la circoscrive ai rapporti, alle situazioni, alle fattispecie concrete, ai casi intervenuti antecedentemente all’atto abrogativo (secondo il combinato disposto degli artt. 11 e 15 disp. prel. al cod. civ.). Il legislatore può, tuttavia, derogare a tali disposizioni che vietano l’abrogazione retroattiva (costituzionalmente vietata per le sole disposizioni penalmente peggiorative dall’art. 25, 2°co., Cost.) espressamente disponendo la retroattività dell’atto abrogativo. Il comma 16 dell’art.14 della legge n.246 del 2005 nulla dice in proposito:l’abrogazione “taglia-leggi” non è abrogazione retroattiva, con tutte le conseguenze del caso…
Ma, proprio per questo, non si può dire che gli effetti della abrogazione generalizzata siano, sotto questo profilo, incontrollabili, trattandosi senza dubbio di una abrogazione non retroattiva, come è esplicitamente riconosciuto nella Relazione concernente la ricognizione della legislazione statale vigente, presentata dal Governo nel dicembre 2007 al termine della fase di ricognizione della legislazione vigente:<<la norma non più operativa, pur coinvolta nell’abrogazione del “taglia-leggi”, rimarrà all’occorrenza applicabile in un eventuale contenzioso: il giudice, infatti, continua a disporre dell’ordinamento in una dimensione intertemporale, in quanto la disciplina di ciascun fatto va individuata nella normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum)>> (p. 25 doc. XXVII n. 7 del Senato della Repubblica).          

(segue)



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