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di Giovanni Tarantini
La finanza di progetto dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 153, D.lgs. n. 163/2006)
La finanza di progetto nasce come tecnica di finanziamento e non come modo di realizzazione di opere pubbliche: consiste infatti in un investimento finanziario a fronte di un progetto che abbia caratteristiche e consistenza tali da generare flussi di cassa capaci di ripagare quantomeno i costi operativi ed il finanziamento concesso. Il carattere economico-finanziario dell’istituto si fonda su due esigenze contrapposte ma nel contempo connesse, quella del finanziatore di ottenere la remunerazione di un capitale investito secondo margini di rischio calcolati e quella dell’utilizzatore del finanziamento di poter realizzare e gestire un’opera che gli consenta di far fronte agli impegni assunti, ricavandone anche un utile di gestione. L’istituto non appartiene alla nostra tradizione giuridica, ma a quella anglosassone e si sviluppa negli Stati Uniti negli anni che precedono la seconda guerra mondiale per il finanziamento del settore energetico (centrali elettriche e impianti di estrazione petrolifera) in un ambito strettamente privatistico. Si diffonde poi in Europa, in particolare in Inghilterra, e viene utilizzato per il finanziamento e la realizzazione di progetti di notevole importo economico, soprattutto nel settore infrastrutturale (si pensi all’esperienza dell’eurotunnel).
Normalmente, la finanza di progetto si realizza attraverso la costituzione di una società di progetto (project company), la cui finalità specifica è quella di realizzare e gestire il progetto, cioè di un soggetto nuovo e distinto dal promotore-finanziatarore che consente a quest’ultimo di limitare il capitale di rischio investito a quello versato nella società e di porsi al riparo dal rischio economico negativo del progetto medesimo. Nel contempo, ciò evita che la società di progetto possa subire conseguenze dannose dall’attività economica negativa del promotore.
Lo schema operativo di cui si avvale normalmente la finanza di progetto è quello del Build, operate and transfer (BOT) o del Build, own, operate and transfer (BOOT) che accanto alla costruzione e gestione dell’opera da parte del concessionario ne prevede il trasferimento finale della gestione, od anche della proprietà, all’ente pubblico concedente.
(segue)
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