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di Andrea Danesi
L'affermazione dell'art. 117, c. 1, Cost. quale fondamento tendenzialmente esclusivo dei vincoli comunitari
La decisione della Corte costituzionale n. 439/2008 si impone all’attenzione per molteplici motivi. Essa si sofferma, innanzitutto, su importanti questioni processuali quali il termine per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e la compatibilità dell’oggetto del ricorso con la delibera del Consiglio dei Ministri autorizzativa dell’impugnazione.
La sentenza in commento costituisce, inoltre, un tassello importante della giurisprudenza costituzionale inerente il “vincolo comunitario” introdotto nell’art. 117, c. 1 Cost. dalla riforma del 2001, attraverso il quale sembra compiersi un ulteriore passo in avanti nell’interpretazione in chiave monista dei rapporti tra ordinamento comunitario e nazionale.
La Corte giunge, infatti, alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3, c. 3 della legge Prov. Bolzano n. 12 del 2007 utilizzando come parametro esclusivo del giudizio le norme comunitarie, nell’interpretazione di esse fornita dalla Corte di Giustizia CE, quali norme interposte rispetto all’art. 117, c. 1 Cost. e all’art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.
La Consulta ha inoltre modo, nel merito, di entrare in quel “campo minato” costituito dall’istituto dell’in house providing, inserendo la sua voce in un contesto fino ad oggi dominato dalla giurisprudenza comunitaria e contribuendo in maniera costruttiva a quel “dialogo tra Corti” che si configura come elemento indispensabile e connaturato al sistema comunitario.
La questione di legittimità costituzionale promossa con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri ha ad oggetto gli articoli n. 3, c. 3 e n. 5, c. 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali). La legge in questione disciplina le modalità di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo, tra l’altro, agli articoli n. 3 e n. 5, la possibilità di affidamento a società a capitale interamente pubblico (in house providing) e di affidamento diretto a soggetti privati.
L’art. 3 c. 3, oggetto specifico dell’impugnativa statale, stabilisce, in riferimento al requisito della rilevanza dell’attività di cui alla lett. c) del comma 1, che essa sia “considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate”.
(segue)
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