
Dopo la già ampiamente criticata “creazione” della nuova categoria degli atti “ricorso resistenti” a tutela dei grandi investimenti pubblici, il legislatore del 2009, con l’art. 41 della l. n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia è intervenuto a gamba tesa nell’annoso e mai risolto dibattito sulle giurisdizioni, creando un nuovo comparto di giurisdizione esclusiva per le controversie relative ai grandi impianti di produzione di energia elettrica e alle relative reti di trasporto (elettrodotti e gasdotti).
Ai sensi della citata disposizione, sono invero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, identificato in primo grado nel TAR del Lazio (nuovo caso di competenza funzionale del Tribunale amministrativo centrale).. (segue)
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