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NUMERO 3 - 10/02/2010

 'Preferenza di genere': azione positiva o norma antidiscriminatoria?

Nell’assordante silenzio della legge elettorale per la Camera dei Deputati e per il Senato in tema di misure volte al riequilibrio tra i sessi nell’accesso alla rappresentanza politica, era lecito nutrire ben più di un’aspettativa al riguardo nei confronti delle leggi elettorali regionali.
Per meglio dire, in una prospettiva bottom to up, ci si poteva aspettare che queste ultime introducessero previsioni incisive di ampio respiro, tali da indurre una spinta, almeno culturale, verso un processo di recupero da parte dell’intero sistema di quel divario tra i sessi che qualifica l’Italia come un “caso anomalo” tra i Paesi europei
Diversamente, il panorama delle leggi regionali sin qui adottate non sembra, in generale, corrispondere alle aspettative, non cogliendo appieno l’occasione di dare compiuta e significativa attuazione alle disposizioni costituzionali referenti, dall’art. 3, all’art. 51, all’art. 117, comma 7, Cost., poco rilevando, per quanto sicuramente singolare, il fatto che nulla preveda al riguardo la legge statale n. 165 del 2004, attuativa dell’art. 122 Cost., sui principi fondamentali in materia di sistema di elezione dei Consigli regionali... (segue)

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Sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2010



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