Con due deliberazioni successive (la n. 356 del 6 agosto 2009 e la n. 371 dell’8 ottobre 2009), il Consiglio regionale calabrese ha abrogato tre disposizioni dello Statuto della Regione, fra cui (oltre all’art. 7, relativo alla Consulta dell’ambiente e all’art. 56, sul Consiglio regionale dell’economia e del lavoro), l’art. 57, relativo alla Consulta statutaria. In un quadro connotato da incertezze legislative e da chiarimenti giurisprudenziali solo parziali, la riflessione che di seguito si proporrà riguarda la ratio che ha presieduto alla deliberazione di revisione statutaria di abrogazione della Consulta statutaria (art. 57 Statuto), che risulta, almeno in apparenza, di complessa decifrazione, soprattutto quando la si collochi nel quadro di una evidente apertura di credito verso lo statuente regionale sottolineata dal più recente indirizzo giurisprudenziale della Consulta. Con la sent. n. 200 del 2008, la Corte decide nel merito della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, I co., 6, 7 e 8 della legge della Regione Calabria 5 gennaio 2007, n. 2 (Istituzione e disciplina della Consulta statutaria), per violazione degli artt. 102, 103, 117, II co., lettera l, e 123, IV co., della Costituzione, sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2007... (segue)