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NUMERO 3 - 10/02/2010

 Il commissario ad acta può esercitare il potere sostitutivo in via normativa?

Con la sentenza n. 2 del 2010 la Corte, da una parte, delinea nuovi aspetti del potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., dall’altra diluisce sotto alcuni profili la differenza che aveva contribuito ad evidenziare tra tale istituto e l’appropriazione in sussidiarietà di competenze amministrative regionali mediante legge.
In particolare, dopo tale pronuncia occorre verificare se la linea di confine tra poteri sostitutivi e appropriazione in sussidiarietà sia stata in qualche modo sfumata, oppure se la Corte abbia evidenziato qualcosa di nuovo, un potere privilegiato d’intervento statale che, ancorché ascritto nella categoria dei poteri sostitutivi di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., in ordine al quale si ricordano le chiare indicazioni rese dalla Corte a partire dalla sent. n. 240 del 2004, serva ad assicurare la competenza legislativa statale nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali sul territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., in combinato disposto con il secondo comma dell’art. 120 Cost.), a fronte della responsabilità delle regioni di assicurare il rientro dei disavanzi sanitari dopo aver beneficiato della compartecipazione statale alle relative risorse... (segue)

+ Sentenza della Corte costituzionale n. 2 /2010
 
 



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