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NUMERO 6 - 24/03/2010

 Le riforme costituzionali del 1999-2001 sulla forma di stato dieci anni dopo

Qualunque tentativo di analizzare il rendimento istituzionale delle riforme costituzionali sulla c.d. “federalizzazione” della forma di stato italiana (legge cost. n. 1 del 1999, legge cost. n. 2 del 2001 e legge cost. n. 3 del 2001) non sembra poter fare a meno di muovere dalla individuazione degli obiettivi, delle aspettative e perfino delle “speranze” o degli “auspici” che si ponevano a sostegno o che, quantomeno, accompagnavano quegli interventi riformatori, i quali, come è noto, erano maturati − nella loro versione più compiuta prima dell’avvio dei procedimenti di revisione che condussero alla loro approvazione − nell’ambito dei lavori dell’ultima Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta dall’on. D’Alema.
 a) Si può ritenere che quelle riforme fossero caratterizzate da due coordinate principali:
il rafforzamento del potere decisionale dei cittadini nella determinazione degli indirizzi politici delle istituzioni rappresentative, in particolare sul versante dell’elezione degli esecutivi e delle assemblee legislative delle Regioni, in linea con quanto già precedentemente avvenuto con le riforme della legislazione ordinaria per l’elezione dei Sindaci e dei Presidenti delle Province (legge n. 81 del 1993) e per l’elezione dei Consigli regionali (legge n. 43 del 1995); a proposito di questa linea di tendenza, qualcuno parlò, addirittura, di “restituzione” dello scettro al popolo sovrano;
l’avvicinamento del potere pubblico, nelle sue diverse manifestazioni, alle situazioni e ai bisogni concreti dei cittadini, mediante la decisa valorizzazione dei livelli territoriali di governo coincidenti con le autonomie comunali, provinciali e regionali, in perfetta continuità con quanto già si era provato a realizzare con le riforme “Bassanini” del c.d. “federalismo amministrativo a Costituzione invariata”.
b) A queste coordinate risultavano collegati alcuni “macro-obiettivi” che i riformatori costituzionali di quegli anni intendevano conseguire, a prescindere dalle ragioni “contingenti” e/o “strumentali” che possono aver determinato la convergenza delle singole forze politico-partitiche nella risposta ad un generico quanto imprecisato “bisogno di federalismo”:
– il perseguimento della stabilità dei governi regionali, alla quale si collegava altresì una forte domanda di alternanza politico-programmatica e di deframmentazione del quadro politico;
− l’ampliamento del ruolo politico-amministrativo delle autonomie territoriali e del pluralismo istituzionale, in coerenza con i princìpi fondamentali già scolpiti nell’art. 5 della Carta costituzionale, attraverso lo spostamento del baricentro del sistema sulle sfere di competenza e sui poteri degli enti autonomi territoriali;
– l’aumento del tasso di democraticità dell’ordinamento complessivo attraverso l’affermazione del principio di sussidiarietà, sia in senso verticale che in senso orizzontale, come nuovo criterio atto a privilegiare e responsabilizzare i livelli di governo più vicini al cittadino, garantendo, al tempo stesso, una spiccata flessibilità dei meccanismi di allocazione del potere pubblico, anche in relazione ai confini con le attività dei soggetti privati;
– la riduzione dei compiti e degli apparati dello Stato a quanto strettamente indispensabile a garantire la unità e indivisibilità della Repubblica, ossia la coesione unitaria del sistema e la salvaguardia delle condizioni minime essenziali di eguaglianza dei cittadini sul territorio;
– lo snellimento, la semplificazione e la razionalizzazione organizzativa dell’amministrazione statale che, si riteneva, avrebbero potuto compensare – in termini di efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, nonché di ottimizzazione nell’uso delle risorse pubbliche – l’inevitabile “complicazione” che sarebbe derivata dalla moltiplicazione dei centri decisionali.
È possibile condividere, a distanza di un decennio, tali punti di partenza, oppure altri e diversi se ne debbono aggiungere o sostituire?
(segue)



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