
Udienza Pubblica del 13/04/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: QUARANTA
Norme impugnate: Art. 8 della legge della Regione Lazio 02/12/2008, n. 20.
Oggetto: Enti locali - Norme della Regione Lazio - Comunità montane - Obbligo generale di riordino sulla base di parametri autoritativamente imposti dallo Stato, con la legge n. 244/2007, al fine del contenimento della spesa pubblica - Previsione di un intervento statale di soppressione delle comunità montane per il caso di mancato intervento del riordino regionale entro il termine di sei mesi, e subentro dei Comuni alle soppresse comunità montane - Tardiva entrata in vigore della legge della Regione Lazio - Disciplina regionale che non tiene conto dell'avvenuta produzione automatica degli effetti stabiliti dal legislatore statale, nonché mancata riduzione della spesa per il funzionamento delle comunità montane nella misura fissata dalla legge statale e mancato mantenimento dei rapporti a tempo indeterminato, intrattenuti dalle comunità montane alla data di entrata in vigore della legge statale.
Dispositivo: cessata materia del contendere
Atti decisi: ric. 10/2009
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