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NUMERO 20 - 03/11/2010

 La legittimità del riparto dei resti su base provinciale nei sistemi elettorali regionali

Con la sentenza in commento il TAR Umbria ha ritenuto di non sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione ad una norma della legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale che prevede l'assegnazione dei c.d. resti, eventualmente generati, su base provinciale anziché regionale.
Il TAR si è pronunciato sulla base di un ricorso proposto da parte di un candidato alle elezioni regionali risultato primo dei non eletti in una lista provinciale.
A pochi mesi dal rinnovo dell'Assemblea legislativa di marzo 2010 la Regione ha approvato una propria legge elettorale nell'esercizio della potestà legislativa concorrente prevista dall'articolo 122, comma 1 della Costituzione, che riserva alle regioni la disciplina del sistema di elezione del Consiglio regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
La legge elettorale rappresenta in qualche modo il frutto della scelta compiuta da parte del legislatore umbro di stabilire il numero dei consiglieri regionali a livello statutario, anziché di legislazione ordinaria e, soprattutto, di variarlo rispetto a quello da sempre previsto ed incardinato nello stesso testo normativo statale che ha disciplinato il sistema elettorale per tutte le regioni a statuto ordinario. In occasione delle recenti elezioni regionali, la mancata approvazione di una legge elettorale idonea ad offrire indicazioni certe in relazione al nuovo e diverso numero di consiglieri da eleggere, avrebbe infatti comportato l’applicazione della vecchia legge statale e la necessità di risolvere in via interpretativa l’assegnazione dei seggi della quota maggioritaria per effetto del prodursi, in ogni caso, di quozienti frazionari...
(segue)



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