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NUMERO 21 - 17/11/2010

 Il rinvio alle Camere delle leggi costituzionali. Alcuni spunti di riflessione

In assenza di precedenti la dottrina è incerta circa la possibilità per il Presidente della Repubblica di esercitare il potere di rinvio anche con riferimento a deliberazioni di leggi costituzionali.
Si è osservato in altra sede che il fatto che il potere di rinvio sia qualificato all’art. 74, primo comma, Cost. con riferimento alle leggi ordinarie non pare di per sé un ostacolo formale a ritenerlo applicabile anche alle leggi costituzionali, visto che l’art. 73, che disciplina la promulgazione delle leggi ordinarie, si applica anche alle leggi costituzionali nonostante sia inserito nella medesima sezione II del Titolo I della Parte seconda della Costituzione, dedicata alle leggi ordinarie.
In senso contrario invece si sostiene che l’esercizio del potere di rinvio per le leggi di revisione implica conseguenze molto delicate. Si pensi, ad esempio, al possibile conflitto d’interessi in cui si troverebbe il Presidente della Repubblica nel caso in cui gli fosse sottoposta per la promulgazione una legge costituzionale che investisse anche taluni dei propri poteri. L’esercizio del potere di rinvio potrebbe determinare l’impossibilità di approvarla definitivamente, ove esercitato nella fase terminale della legislatura. Inoltre la mancata promulgazione potrebbe risolversi de facto in una sollecitazione a svolgere il referendum sull’eventuale testo deliberato dalle Camere in seguito al rinvio senza la maggioranza dei due terzi...
(segue)
 



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