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di Giovanni Natali
Regolare fa rima con partecipare. Brevi note a Tar Lazio, Roma, 27 ottobre 2010, n. 33044
Con il citato ricorso l’ABI era insorta, chiedendone l’annullamento, contro l’art. 52 del detto Regolamento, recante – in attuazione alle disposizioni del CAP in materia di trasparenza delle operazioni di assicurazione e protezione dell’assicurato (artt. 182, 183 e 185) – la modifica dell’art. 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
In particolare, il comma 1 dell’art. 48 di tale ultimo Regolamento (con il quale a suo tempo era stata dettata la disciplina dei casi di conflitto di interessi in capo agli intermediari dei contratti di assicurazioni) così recita: “Nell’offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione gli intermediari evitano…di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile, gli intermediari operano comunque in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti”... (segue)