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NUMERO 7 - 06/04/2011

 Nota a Corte cost., 3 dicembre 2010, n. 351

La sentenza che qui si commenta trae origine dal giudizio previdenziale promosso da un dirigente pubblico preposto alla direzione di un'azienda sanitaria che, in ragione della nomina a direttore, era stato collocato dall'amministrazione di provenienza in aspettativa senza assegni, utile ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 502/1992.
Il dirigente in questione era andato in pensione proprio mentre ricopriva, con contratto a termine di diritto privato, l’incarico di direttore generale di azienda sanitaria.
All'atto del pensionamento il dipendente si era visto, naturalmente, liquidare dall'Istituto di previdenza il trattamento di pensione nonché l'indennità premio di servizio... (segue)



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