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NUMERO 17 - 07/09/2011

 “Negoziare le leggi”: quando Stato e Regioni fanno a meno della Corte costituzionale

L’indagine ha come oggetto i ricorsi in via principale dello Stato e delle Regioni ex art. 127 Cost. (oggetto di modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) con l’intento di verificarne la consistenza (individuandone i numeri assoluti e l’andamento su base annuale) ma soprattutto analizzandone gli esiti con riguardo alla “gestione” del ricorso.
Il dato quantitativo, infatti, deve essere arricchito dal computo e dall’analisi dei giudizi nei quali c’è stata l’estinzione del processo ovvero la cessazione della materia del contendere in seguito alla rinuncia del ricorrente (accettata o meno dalla parte resistente) decisa in ragione di “un accordo tra le parti” che – non necessariamente – ha comportato una modifica dell’atto sub iudice.
Come noto, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l’estinzione del processo (art. 23 norme integrative), può fondare, unitamente alla mancanza di effetti della norma, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (ex plurimis, sentenze n. 320 del 2008 e n. 451 del 2007; ordinanza n. 345 del 2006)...
(segue)
 
 



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