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NUMERO 20 - 19/10/2011

 La Corte costituzionale e i conflitti in materia di insindacabilità parlamentare e consiliare ex art. 68, c. 1 e art. 122, c. 4, Cost.

Il tema dei conflitti in materia di insindacabilità parlamentare e consiliare rappresenta il punto di massima convergenza del binomio conflitti/diritti alla base di un convegno sul ruolo della Corte costituzionale tra giudice dei diritti e giudice dei conflitti. È nell’ambito di questi giudizi, definiti non a torto “conflitto dei conflitti”, che infatti emerge in maniera più netta sia il conflitto tra politica e magistratura, sia la necessità di bilanciare interessi costituzionalmente rilevanti e confliggenti quali l’indipendenza e l’autonomia del Parlamento da un lato, l’indipendenza della magistratura e l’obbligo di esercizio dell’azione penale dall’altro, e infine, ma non per questo meno importante, il diritto del cittadino offeso dalle dichiarazioni del parlamentare/consigliere ad avere un processo.I soggetti che entrano in gioco sono noti: parlamentare (e quindi Parlamento nel complesso, vista la natura dell’insindacabilità a tutela dello svolgimento proprio della funzione parlamentare) o consigliere regionale, soggetto leso, giudici comuni e Corte costituzionale. Non può infine sottacersi il sempre più rilevante ruolo giocato dalle istituzioni sovranazionali, e in particolare dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la cui ormai non isolata giurisprudenza riconosce nel caso italiano (dato l’ordinamento interno in materia di insindacabilità) una compressione dei diritti del cittadino comune ad avere un processo nel caso in cui sia leso da dichiarazioni di un parlamentare... (segue)

 



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