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NUMERO 11 - 30/05/2012

 La legge-provvedimento sul calendario venatorio

La sentenza della Corte costituzionale n. 20/12, per raggiungere obiettivi protezionistici, non teme di affrontare ardui problemi di principio. Per sottoporre a controllo diffuso i provvedimenti regionali in materia di caccia, non soltanto sostiene l’inadeguatezza del giudizio costituzionale rispetto a quello comune, ma la pronunzia in esame arriva ad estromettere il legislatore regionale dal calendario venatorio, imponendone l’adozione con provvedimento amministrativo. Escludere la legge-provvedimento regionale in materia di caccia è un’affermazione difficilmente giustificabile in termini giuridici alla luce della giurisprudenza della stessa Corte che ha sempre ammesso le leggi-provvedimento (nn. 59/57, 143/89, 62/93, 347/95, 492/95, 185/98, 211/98, 364/99, 429/02, 267/07, 241/08). Esiste soltanto un precedente favorevole in materia di caccia: la sentenza 250/08 della stessa Corte costituzionale la quale, però, aveva quale oggetto specifico la c.d. caccia in “deroga” ed inoltre era basata sul semplicistico argomento secondo cui essendo stato previsto dal legislatore nazionale uno speciale potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, la legge-provvedimento regionale doveva ritenersi bandita, con conseguente riserva a favore della P.A. regionale... (segue)



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