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NUMERO 4 - 25/02/2015

 La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività

+ Corte cost. sent. n. 10/2015

La Corte
 costituzionale è chiamata ad offrire una lettura “evoluta” della Costituzione, a costante difesa dei principi qualificanti dell’ordinamento, garantendolo come sistema coerente  e costituzionalmente armonico pur in presenza di mutamenti del contesto politico-costituzionale oppure in conseguenza dell’evoluzione della posizione internazionale ed europea del nostro Paese o di eventi critici, come la grave depressione che sta interessando dagli inizi del XXI secolo le economie occidentali. Questo approccio “costruttivo”, per molti versi anche “politico”, della Corte si ritrova nella sentenza 11 febbraio 2015, n. 10, con la quale torna a fare applicazione della nota giurisprudenza in materia di potere di differimento nel tempo degli effetti delle proprie pronunce, che sono state definite sentenze di “incostituzionalità differita”, richiamando l’ampio e autorevole dibattito svoltosi in dottrina sul finire degli anni ‘80 e primi anni ‘90. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che, quando occorra garantire che una propria pronuncia di accoglimento, avendo effetto naturalmente retroattivo, crei “effetti ancor più incompatibili con la Costituzione” del mancato accoglimento, il sistema dei vincoli anche per essa discendenti dalla Costituzione in ragione del proprio ruolo di garanzia le consente (…e le impone) di decidere che la relativa efficacia, all’esito di un giudizio di bilanciamento dei valori e degli interessi ad essa sottoposti, possa dispiegarsi statuendo che l’ablazione dall’ordinamento della norma illegittima decorra pro futuro, nella specie dalla data di pubblicazione della propria sentenza nella Gazzetta Ufficiale e non dalla data di entrata in vigore di quella norma. Occorre soffermarsi preliminarmente sul merito della questione di legittimità sollevata davanti ad essa, dandone sommario conto nel successivo paragrafo ma lasciando alla dottrina tributarista l’approfondimento sul piano strettamente fiscale delle implicazioni della pronuncia della Corte... (segue)



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