
L’approccio al tema del diritto dello Stato e della sua sovranità impone di richiamare preliminarmente, sia pure in modo essenziale, i termini fondamentali che caratterizzano il contesto giuridico-dottrinario e quello storico-politico del tardo ’800 e dell’intero ’900. Nella fase caratterizzata dall’affermazione del fascismo, essi erano dati, fondamentalmente, dai condizionamenti crescenti che tale regime politico era riuscito ad operare sulla dottrina costituzionalistica come anche sugli altri saperi. Ma la stessa vicenda della trasformazione autoritaria dello Stato in Italia – come per altri versi, sia pure con direzione opposta quanto ai fini perseguiti, può dirsi dell’affermazione, con la rivoluzione bolscevica, nel 1917, dello Stato socialista – evidenzia, accanto al mero succedersi degli accadimenti storico-politici, un processo di ripensamento della stessa teoria giuridica dello Stato. Pur nelle sue formulazioni dogmatiche più compiute, quest’ultima, infatti, non aveva saputo riadeguarsi – per prenderle nel debito conto – alle problematiche poste dalle crescenti esigenze rappresentative prodotte negli Stati contemporanei a seguito della graduale estensione del suffragio e delle stesse modifiche operate all’interno dell’architettura costituzionale dello Stato. Le tematiche dogmatiche della sovranità dello Stato evidenziavano un chiaro ancoraggio teorico a nozioni divenute nel tempo vetuste, come quelle che – con il richiamo alla nozione idealistica e rivoluzionario-giacobina di ‘nazione’ – assumevano di poter fondare una capacità di legittimazione politica del potere politico statuale di tipo autoreferenziale. A partire dagli anni ’20 e fino alla fine degli anni ’40 (con la riaffermazione dello Stato democratico), la dottrina costituzionale affronta questo tema e riflette sullo stesso metodo giuridico da utilizzare al fine di offrire una risposta che si dimostri capace di assolvere al difficile compito, che era stato già segnalato – nella fase tardo-ottocentesca dello Stato – da V.E. Orlando, di “ridurre ad armonia ... l’ordine giuridico e l’ordine politico”, in una parola il diritto e la politica. In un simile scenario, il quadro politico-istituzionale generale nel quale è chiamato a muoversi il giurista che opera nel corso di questi anni si connota in termini di ‘crisi’ molto più di quanto non avvenga attualmente. Il costituzionalista che ha deciso di non orientare la sua ricerca verso un impegno scientifico di tipo ‘militante’, così, ritrova nel “muro protettivo” dello affinamento del metodo giuridico la stessa possibilità “di lavorare con sufficiente distacco dalla realtà politica del momento”... (segue)
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