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NUMERO 7 - 08/04/2015

 Atti politici e tutela giurisdizionale. L’ultimo diritto

La sindacabilità o insindacabilità degli atti politici e il discrimine con l’atto amministrativo pone differenti questioni d’interpretazione e di tutela giurisdizionale. Il caso emblematico è dato dalla vicenda riguardante l’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti italiani (d’ora in poi UAAR), che racchiude e solo in parte risolve l’annosa disputa relativa ai margini di discrezionalità dell’attività politica ed amministrativa del Governo e dei relativi provvedimenti. La questione si è imposta negli ultimi, ed è stata in particolare alimentata da numerosi interventi giurisprudenziali e dottrinali, i quali hanno posto l’accento sulla portata normativa dell’art. 7 (c. 1, ult. per.) del d.lgs. 2 luglio 2010 (n. 104), lì dove si afferma che «non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico». La disposizione riproduce l’abrogato art. 31 del R.d. 26 giugno 1924 (n. 1054), Testo unico sulle leggi del Consiglio di Stato, laddovve si disponeva che «il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti e provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico». Il presente contributo, inquadrando dapprima il percorso seguito dall’UAAR in relazione alla richiesta di avviare le trattative con il Governo italiano per la stipulazione di un’intesa con lo Stato (ex art. 8, c. 3, Cost.), si soffermerà sulla natura di atto politico, tenendo anche conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (Corte EDU). Seguirà l’analisi dei profili di tutela giurisdizionale sollevati dalla sentenza del TAR Lazio (Sezione Prima) del 3 luglio 2014 (n. 7068) che, al termine di un corposo filone giurisprudenziale, aggiunge un altro tassello ad una vicenda che si trascina da più di ventitré anni... (segue)



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