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Negli ultimi anni, il legislatore statale è intervenuto molto significativamente sull’ordinamento contabile pubblico: con legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la nuova legge generale di contabilità e finanza pubblica; con d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di «attuazione dell’art. 2 legge 31 dicembre 2009, n.196, inmateria di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»; con d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante «disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 legge 5 maggio 2009, n. 42». E, ancora, con legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, la quale, come noto, ha introdotto il «principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», riformando l’art. 81 Cost.; e con legge 24 dicembre 2012, n. 243, di «attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, comma sesto, Cost.». Da ultimo, è stato approvato il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 118/2011), che ha introdotto una disciplina dettagliata dell’ordinamento contabile regionale ed ha modificato in modo rilevante l’ordinamento contabile degli enti locali. Si tratta di produzione legislativa pervasiva, riguardante la generalità dei livelli istituzionali, attestativa di un nuovo corso riformatore della contabilità e dei bilanci pubblici, che, a distanza di circa quindici anni (dalla precedente riforma del sistema contabile pubblico), si innesta in un più ampio processo di riforma delle istituzioni e della amministrazione pubblica, di segno diverso (se non opposto), tuttavia, rispetto a quello che aveva caratterizzato le riforme amministrative degli anni novanta del secolo scorso, quando l’obiettivo perseguito dall’ordinamento riguardava essenzialmente la valorizzazione delle autonomie, e che era culminato nella legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (recante, come noto, «modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione»): oggi, infatti, la tendenza è quella di comprimere ovvero di ridimensionare – a Costituzione invariata - lo spazio autonomistico degli enti territoriali, che, come noto, aveva trovato importante ampliamento con la citata revisione costituzionale del 2001, e rinforzare la vocazione centralista del sistema pubblico, esponendo a cedimenti i profili di autonomia che nella Carta fondamentale avevano trovato (e formalmente ancora trovano) riconoscimento e garanzia. Il citato legislatore delle ultime riforme contabili - ovvero degli strumenti di decisione finanziaria e delle relative procedure - ha assecondato la nuova tendenza dell’ordinamento, anzi imprimendovi estensione pervasiva, spingendosi – ai limiti della compatibilità costituzionale - fino, come detto, e non era mai accaduto prima, alla disciplina dell’ordinamento finanziario e contabile delle regioni (ma, per il carattere minuzioso delle prescrizioni, si tratta di un vero e proprio regolamento della contabilità delle regioni); e, in relazione ai profili finanziari, fissando – tra le altre, con legge cost. n. 1/2012 e con legge n. 243/2012 – principi e prescrizioni che comprimono le potenzialità evolutive dell’art. 119 Cost. come introdotto da legge cost. n. 3/2011 ed appaiono suscettibili di svalutare l’autonomia finanziaria riconosciuta in Costituzione agli enti territoriali, e, quindi, di neutralizzare il sistema delle autonomie ivi definito... (segue)
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