
Dobbiamo essere grati a Sandro Staiano per aver voluto organizzare un confronto ‘polifonico’ sui temi della riforma costituzionale, aperto anche alle differenti sensibilità disciplinari di quanti approfondiscono branche specialistiche dell’ordinamento giuridico. La condivisibilità dell’impostazione risiede nel nomos che ne innerva la ratio: vi si coglie l’allineamento col senso profondo del concetto di Costituzione (Verfassung ancor più che Grundgesetz) e con la correlata esigenza di concepirne l’opera di revisione – prima ancora che in guisa di componente dell’universo giuridico e della connessa elaborazione teorica – quale ‘affare’ di competenza del discorso pubblico, rimesso alla disputa democratica e, dunque, al naturale luogo di formazione degli aspetti critico-razionali della coscienza politica collettiva (specie allorché questa sia investita del responso sovrano, come accade nelle consultazioni referendarie di natura confermativa). Quanto alla riflessione a cui vengo chiamato, osservo come il profilo della riforma che, quasi d’istinto, solletica le osservazioni del penalista è il suo stesso asse portante, ossia il superamento del bicameralismo simmetrico nella formazione legislativa del diritto. Evidenti le ragioni: l’apertura verso una produzione (potenzialmente) ‘monocamerale’ della sola materia assoggettata, per statuto costituzionale, alla riserva assoluta di legge, incidendo sulla tradizionale ampiezza del principio, rischia di indebolirne la ratio propriamente democratica: in pratica, la connotazione di scopo della legalità penale che, se sul versante politico-ideologico, può dirsi debitrice del pensiero contrattualistico e della svolta rivoluzionaria, sul piano storico ha ricevuto conferma e rafforzamento dall’evoluzione del parlamentarismo, avvenuto col suffragio universale e con la costituzionalizzazione dello stesso nullum crimen. In questa prospettiva, all’attribuzione alle assemblee liberamente elette dal popolo (della materia) dei delitti e delle pene viene collegato il significato di “assicurare – a garanzia della libertà dei cittadini – una più forte legittimazione politica delle scelte punitive dello Stato” (Marinucci-Dolcini). D’altra parte, la Corte Costituzionale non ha mancato di scrutinare il fondamento della matrice parlamentare della legge penale in connessione ai caratteri identificativi del diritto criminale di ascendenza illuministico/liberale, qualificato dai principi di sussidiarietà, frammentarietà e proporzionalità, affermando che la giustificazione della sede parlamentare risiede nella sua più spiccata capacità di attuare questo complessivo programma di politica criminale (cfr. sent. n. 487/89). Dietro questo approccio non è difficile scorgere paradigmi elaborati sugli spunti offerti dalla ricca riflessione europeo/novecentesca di stampo costituzionalistica e filosofico/politica (Kelsen, Habermas), impegnata a scongiurare i pericoli di depauperamento assiologico (degli strumenti e delle forme) della democrazia liberale... (segue)
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