
Il 19 giugno scorso, ad un anno dagli esiti del referendum inglese del 23 giugno 2016 e a tre mesi dall’attivazione della procedura di recesso di cui all’art. 50 TUE, si sono ufficialmente aperti i negoziati per la Brexit. Fra le molteplici questioni correlate all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, una di particolare interesse attiene alle ripercussioni sull’entrata in vigore del pacchetto in materia di tutela brevettuale unitaria e specificamente alla questione della ratifica da parte del Regno Unito dell’accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti. Come noto, il pacchetto si compone di due regolamenti dell’Unione (regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata per l’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e regolamento (UE) n. 1260/2012 relativo al regime di traduzione applicabile) e di un Accordo internazionale per la creazione di un Tribunale unificato dei brevetti (Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti e progetto di statuto - accordo TUB, in inglese Unitary Patent Court Agreement, nel testo anche UPCA). Lo scenario è quello noto dei quarantennali tentativi di superare il bundle of national patents ottenibile all’esito dell’utilizzo della procedura di concessione uniforme prevista nella Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo del 1973, come in ultimo modificata nel 2000, e di ottenere una tutela valida per tutti gli Stati membri partecipanti, attraverso l’introduzione di un diritto uniforme in materia di tutela brevettuale, comprensivo di norme materiali e criteri di collegamento uniformi e di un organo giurisdizionale unitario, competente per le controversie nel territorio degli SM partecipanti, la cui competenza trovi disciplina in autonomi titoli di giurisdizione, al fine di garantire minori burocrazia e costi, maggiore certezza del diritto e prevedibilità degli esiti dei ricorsi giurisdizionali. È noto infatti che il brevetto europeo senza effetto unitario, richiesto all’Ufficio Europeo dei Brevetti-UEB, sia dotato di carattere unitario solo ai fini della procedura di concessione, e che, una volta concesso, si frammenti in una serie di privative nazionali, ciascuna efficace nel territorio dei singoli Stati aderenti alla CBE designati dal suo titolare all’atto della richiesta. In caso di controversia, le azioni di contraffazione e nullità devono essere attivate sulla base delle diverse leggi e procedure giurisdizionali nazionali, attraverso il ricorso ai diversi giudici nazionali, con lievitazione di costi e tempi, e rischio di giudicati contrastanti, senza peraltro alcun tipo di previsione in ordine ad eventuale litispendenza o connessione con fasi amministrativo-giurisdizionali davanti all’UEB. Per l’entrata in vigore dell’accordo istitutivo del Tribunale unificato, è noto, occorrono le ratifiche di almeno 13 Stati partecipanti, fra cui necessariamente i tre Stati con il maggior numero di brevetti europei nell’anno precedente a quello della firma dell’accordo, e dunque Regno Unito, Francia e Germania, unitamente al verificarsi della modifica del regolamento (UE) 1215/2015, per adeguarlo all’istituzione del Tribunale internazionale quale giudice comune degli Stati membri partecipanti, modifica operata dal regolamento (UE) n. 542/2014. Tuttavia, l’avvio della procedura di recesso del Regno Unito dall’Unione ha complicato la questione, in considerazione del fatto che l’accordo appare aperto alla ratifica dei soli Stati membri dell’Unione europea, sulla base del dato letterale dello stesso accordo e degli stringenti collegamenti con il sistema dell’Unione. Il presente lavoro intende allora esaminare i possibili scenari aperti dalla Brexit nella materia del brevetto unitario e più specificamente dell’entrata in vigore dell’accordo sul Tribunale istitutivo dei brevetti, cui è collegata del resto l’applicabilità dei regolamenti dell’Unione in materia di tutela brevettuale unitaria, entrati in vigore il 19 febbraio 2013, ma non operativi... (segue)
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