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NUMERO 19 - 11/10/2017

 La tutela dell'ambiente 'bene materiale complesso unitario' fra Stato e autonomie territoriali

Fino alla svolta centripeta impressa nel 2007 dalla giurisprudenza costituzionale, la menzione della “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” fra le materie di competenza esclusiva dello Stato, a voce dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione come riformata nel 2001, era stata interpretata nel segno della continuità con l’assetto edificatosi prima della riforma, di fatto riproposto nella prassi immediatamente successiva. Quell’assetto, come è noto, faceva perno su di una lacuna significativa: l’assenza, nel testo costituzionale, della parola ambiente.Tale lacuna impediva di ricostruire la materia ambientale quale campo unitario per l’esercizio di competenze legislative. Di conseguenza, non veniva a configurarsi un bene materiale denominato “ambiente” ad oggetto della regolazione della materia correlativa, da assegnarsi in competenza a un livello di governo determinato. Al contrario, volta per volta spettava ai decisori competenti, secondo i rispettivi titoli, di assicurare un bilanciamento tra le posizioni in gioco, sì da proteggere in modo adeguato diritti e interessi di rilievo ambientale, il più delle volte instaurandosi una necessaria cooperazione. Gli uni e gli altri, allora, si riconducevano alla portata operativa di un diritto fondamentale – è il caso del diritto a un ambiente salubre, corollario del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. – ovvero a un pubblico interesse preminente, quale quello protetto dalle clausole costituzionali poste a tutela del paesaggio, di cui all’art. 9, comma 2, Cost. In conseguenza di un tale assetto, si è detto che “l’ambiente”, pur senz’altro protetto dalla Carta costituzionale, non può associarsi ai beni, poiché non si identifica con un bene materiale e non opera come una materia oggetto quanto al riparto di competenze. Meglio può piuttosto associarsi a un valore: in tal modo, si fa veicolo di un interesse non ricompreso negli elenchi di cui all’art. 117 Cost., oggetto di tutela da parte dello Stato e delle Regioni, nell’esercizio dei rispettivi titoli di competenza costituzionalmente garantiti... (segue)



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