Con la sentenza n. 269 del 2017 la Corte costituzionale affronta, tra gli altri, il tema dell’adattamento del diritto interno al diritto dell’Unione europea sotto lo specifico profilo del rapporto tra le Corti e della doppia pregiudizialità in relazione alla tutela dei diritti fondamentali. In particolare, la Corte muove dal presupposto, più volte affermato nella sua giurisprudenza, per il quale il contrasto con il diritto dell’Unione condiziona l’applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo soltanto quando la norma europea è dotata di effetto diretto, mentre in caso contrario il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale. La conclusione, innovativa e densa di risvolti meritevoli di attenzione, cui la pronuncia perviene è che tale regola sembra doversi estendere anche alle violazioni dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ad avviso della Corte, infatti, là dove una norma di grado legislativo si ponga in potenziale contrasto, allo stesso momento, sia con la Costituzione che con la Carta, si profila un concorso di rimedi giurisdizionali, per certi aspetti problematico, favorito dal sommarsi di una molteplicità di fattori: il riconoscimento di effetti giuridici vincolanti alla Carta da parte del Trattato di Lisbona, i caratteri peculiari dei diritti riconosciuti dalla Carta di impronta tipicamente costituzionale, la frequente sovrapponibilità delle situazioni giuridiche riconosciute nella Carta e nella Costituzione italiana, nonché la previsione che impone di interpretate la Carta in armonia con le tradizioni costituzionali. E la pluralità di garanzie non sembra essere un'eventualità espressamente regolata o procedimentalizzata dai Trattati; anzi la sentenza ricorda che per la Corte di Giustizia il diritto dell’Unione non osta al carattere prioritario del giudizio di costituzionalità, «purché i giudici ordinari restino liberi di sottoporre alla Corte di giustizia, in qualunque fase del procedimento ritengano appropriata e finanche al termine del procedimento incidentale di controllo generale delle leggi, qualsiasi questione pregiudiziale a loro giudizio necessaria». Sulla base di queste premesse, la Corte sfrutta lo “spazio” lasciato vuoto dal diritto europeo rispetto all’ordine di esame delle due pregiudiziali (costituzionale ed europea), concludendo sul punto che «laddove una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’art. 267 del TFUE»... (segue)
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