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NUMERO 5 - 28/02/2018

 L'esecuzione dei decreti cautelari monocratici del giudice amministrativo

Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare le problematiche legate all’esecuzione dei decreti cautelari monocratici emessi dal giudice amministrativo ai sensi degli articoli 56 e 61 del Codice del processo amministrativo. Il tema da affrontare ha ad oggetto, in particolare, l’esecuzione in sede giudiziaria dei decreti cautelari monocratici che prevedano effetti conformativi nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione non provveda spontaneamente e la mancata esecuzione determini l’esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato ed il consolidarsi del danno irreparabile in capo al ricorrente prima che si possa intervenire con un provvedimento collegiale. Va rilevato che la giurisprudenza amministrativa, in merito alla funzione della tutela cautelare ed agli obblighi che sorgono in capo alla pubblica amministrazione a seguito dell’adozione di una misura cautelare da parte del giudice, ha chiarito che: «la sospensione giurisdizionale di una limitazione amministrativa pone sempre un problema di effettività della tutela cautelare che, ove non direttamente preso in carico dall’ordinanza cautelare, compete alla Pubblica amministrazione assicurare con soluzioni che possono ragionevolmente giungere a contemplare anche l’ammissione del privato al godimento interinale dell’utilità; in questi casi il quid pluris, che la Pubblica amministrazione produce a mezzo della sua attività provvedimentale, rispetto alla mera sospensiva non contestualmente accompagnata da esplicite misure propulsive, non può essere considerata volizione autonoma e spontanea, pertanto accompagnata dalla presunzione di legittimità e dall’idoneità ad ingenerare affidamenti in capo ai destinatari; piuttosto essa costituisce la leale esecuzione di un dictum giurisdizionale finalizzato ad assicurare, coerentemente con la natura cautelare che quel dictum caratterizza, il principio per il quale la durata del processo non deve ridondare in danno del ricorrente che lo ha fondatamente instaurato». La pubblica amministrazione non può rifiutarsi di conformare il proprio agire al provvedimento del giudice, fatta salva, naturalmente, la possibilità di appello per le misure cautelari collegiali e la possibilità di revoca o riesame in sede collegiale per i provvedimenti cautelari monocratici. In ragione di ciò, appare difficilmente ammissibile che per le misure cautelari monocratiche non sia previsto un rimedio giudiziale in caso di mancata esecuzione da parte della p.a. L’ammissibilità dell’esecuzione da parte del giudice amministrativo dei decreti cautelari monocratici sotto il profilo normativo non sembra presentare particolari problemi sia per quanto concerne l’ipotesi delle misure ex art. 56 c.p.a. sia le misure ex art. 61 c.p.a. Qualche difficoltà potrebbe rinvenirsi in relazione all’ipotesi delle misure ante causam ex art. 61 c.p.a. sotto il profilo dell’applicazione dei principi del giusto processo nell’ambito della giurisdizione amministrativa e, segnatamente, in relazione alla necessità di garantire il contraddittorio e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice ai sensi dell’art. 111 Cost. . Infatti, alla luce dei principi che regolano il processo amministrativo si potrebbe discutere in merito alla natura decisoria dei decreti monocratici ante causam in quanto le richieste presentate dagli interessati per tali pronunce ai sensi dell’art. 61 c.p.a. possono avere carattere molto sommario e non consentire al giudice di apprezzare i profili di illegittimità che caratterizzano la questione ma solo l’eccezionale gravità ed urgenza. Sotto il profilo normativo, l’interpretazione delle norme vigenti in materia di processo cautelare sembra ammettere l’estensione delle procedure di attuazione ed esecuzione previste per le ordinanze collegiali anche ai decreti cautelari monocratici. L’ammissibilità dell’esecuzione in sede giudiziaria per i decreti cautelari monocratici tuttavia non appare scontata; va in merito precisato che non ammettere l’esecuzione dei decreti cautelari può avere in determinate circostanze serie conseguenze per la tutela degli interessi dei cittadini. La mancata esecuzione dei decreti cautelari può pregiudicare l’efficacia della sentenza di annullamento stessa, in ragione del mutamento irreversibile della situazione di fatto determinata dal provvedimento amministrativo che rende impossibile la tutela in forma specifica richiesta dal soggetto ricorrente... (segue)



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