
Il “federalismo fiscale” sembra ormai un lontano ricordo, un tentativo incompiuto di dare attuazione adeguata all’articolo 119 della Costituzione quale parte decisiva del Titolo V e dell’impianto autonomistico della Costituzione, delineato dalla riforma costituzionale del 2001. Con l’entrata in vigore della legge delega 42/2009 era stata prefigurata una progressiva e misurata estensione dell’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, espressione di una rafforzata istanza di responsabilizzazione di quelle amministrazioni, in sintonia con i principi dell’articolo 5 della Costituzione. In poco più di un anno, tuttavia, la crisi economico-finanziaria ha poi favorito uno scarto netto rispetto alle intenzioni di partenza: contenimento della spesa pubblica, limitazione dell’autonomia finanziaria e amministrativa, pareggio di bilancio, coordinamento stringente della finanza pubblica, sono diventati obiettivi privilegiati e predominanti. Le risorse destinate al rafforzamento dell’autonomia finanziaria – a partire dalla “fiscalizzazione” dei trasferimenti prevista dalla legge 42 – sono state oggetto di drastici tagli. Il percorso attuativo della legge 42 si è dunque incrociato con le manovre finanziarie. Non a caso hanno proseguito speditamente lungo tale percorso le sole misure, contenute nella delega e dirette a rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, prime tra tutte l’armonizzazione dei bilanci pubblici e la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali. La fase di transizione imposta dal nuovo Titolo V, pur in assenza di disposizioni costituzionali dedicate, si è prolungata e continua a protrarsi tuttora. La Corte costituzionale ne ha certificato nel corso degli anni il prolungamento, che a sua volta legittima forme di finanziamento delle spese di Regioni ed enti locali non riconducibili ad alcuna delle tipologie tassativamente individuate dall’articolo 119. Si pensi al finanziamento del trasporto pubblico locale, in parte assicurato da trasferimenti statali alle Regioni, che non possono a loro volta essere considerati né trasferimenti perequativi né fondi speciali per determinati enti... (segue)
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