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NUMERO 10 - 09/05/2018

 Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs. 97/2016 di modifica del c.d. Decreto Trasparenza l’accesso civico è divenuto operativo "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto": ossia a far data dal 23 dicembre 2016. Il breve scritto che segue ha come obiettivo di fare un bilancio dell’applicazione di questo istituto, a poco più di un anno di distanza dalla sua ufficiale entrata in vigore e per quel che concerne, specificamente, il rapporto fra accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali.Non è ovviamente possibile (né appare specialmente utile nella prospettiva del giurista) operare una verifica a tappeto di tutte le richieste di accesso civico sinora effettuate: a tale scopo sarebbe infatti necessario potere operare un esame di tutti quei registri dell’accesso civico che dovrebbero essere stati nel frattempo predisposti da ogni singola pubblica amministrazione; e che, comunque, danno brevemente conto solo dell’oggetto delle richieste di accesso civico e del relativo esito, senza specificare altri dettagli. L’esame verrà dunque svolto, in modo diverso: e, cioè, attraverso un’analisi dei molti pareri rilasciati dal Garante per la protezione dei dati personali in questo primo anno di applicazione dell’istituto, così come dei primi arresti giurisprudenziali, che certamente contribuiscono a fare luce sull’istituto e sulle principali criticità sinora emerse… (segue)



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