
Dalla metà del secolo scorso, l’evoluzione della questione ambientale – come processo di emersione culturale – prima – e di regolazione giuridica – a seguire - si è contraddistinta per una progressiva espansione della tutela del fenomeno naturale, perseguita mediante il coinvolgimento di ogni livello di normazione – internazionale, comunitaria e nazionale - con l’intento di costruire un sistema multilivello di salvaguardia. Le componenti locali e le incidenze globali della materia, colte nella complessa evoluzione dei fenomeni sociali, economici e tecnologici, con il mutare delle opinioni politiche sulla necessità di rafforzamento degli strumenti di protezione e promozione, hanno richiesto un regime di norme generali e di settore sempre più aggiornato e dinamico (quanto a finalità precauzionali, preventive e ovviamente ripristinatorie e risarcitorie). Tali mutamenti trovano piena conferma nella vastità che ha contraddistinto negli ultimi decenni la letteratura dedicata alla materia, sicché per le ricognizioni generali può essere svolto un richiamo ai singoli approfondimenti sistematici, senza dover indugiare in ripetizioni che si presumono note. Senza tuttavia abbandonare il confronto con le linee prospettiche che ricostruiscono il complesso settore, si ritiene di poter cogliere un’apparente distonia tra la parabola, appena richiamata, globalizzante la disciplina sull’ambiente e la conseguente tutela, rispetto ad un rilievo affiorato di recente nel nostro ordinamento positivo, consistente in una compressione della legittimazione ad agire dell’amministrazione locale, in riferimento alla corretta allocazione del debito da risarcire in favore della collettività vulnerata dal danno ambientale. La questione, invero, si inquadra nel più generale problema della legittimazione degli enti territoriali in correlazione alle competenze ad essi riconosciute dall’ordinamento per la cura degli interessi propri della comunità di riferimento. Non si fatica a cogliere il centro catalizzatore di tali interessi, espresso dall’integrità del territorio complessivamente inteso, che a sua volta, identifica la ragione fondante del governo locale: per tali ragioni, la capacità di reazione verso ogni alterazione del territorio va inquadrata (e compresa) non tanto nel dibattito sul riparto “deontologico” dei compiti propri di un qualsiasi soggetto pubblico – centrale o locale – bensì nel più radicato ambito attinente alla sfera “ontologica” di ogni collettività, che si rappresenta (ed è rappresentata) nell’ente esponenziale. La tematica quindi pone numerose questioni, per dar conto delle quali si intende (i) riassumere brevemente l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia, (ii) esporre il ridimensionamento che nel regime vigente viene rivolto all’iniziativa processuale delle autonomie locali, per poi (iii) verificarne la necessità di un riconoscimento legislativo espresso per l’esercizio di un’azione risarcitoria “ambientale”, rispetto al diritto di azione ex art. 24 Cost. ed alle prerogative costituzionali che connotano l’ente locale… (segue)
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